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Casa coniugale: quando è possibile l’assegnazione

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 Inquadramento normativo: art. 337 sexies c.c.; art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970.

Finalità: come chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 19347/2016), in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo risvolti economici, è finalizzata unicamente alla tutela della prole e a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza; non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, dovendo quest'ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.

Casa coniugale: il mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza l'ha definita come il luogo in cui viene stabilito l'habitat domestico, il centro di interessi in cui con abitualità, stabilità e continuità si è espressa ed articolata la vita familiare.

Conseguentemente oggetto di assegnazione è solo quell'immobile che sia stato centro di aggregazione durante la convivenza (escludendo seconde case o altri immobili di cui in coniugi potevano avere la disponibilità, ivi compresi gli immobili necessari per la professione) comprendente anche tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature necessarie ad assicurare le esigenze della famiglia; vi rientrano anche le pertinenze.

In alcuni casi, quando la situazione concreta lo consente (per esempio l'immobile è molto grande) i giudici ammettono l'assegnazione parziale della casa familiare suddividendola tra i coniugi e dividendola in due separate unità abitative.

Presupposti: l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente ammette, in conformità con la ratio dell'istituto, che il diritto all'assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile.

 Il presupposto della convivenza non viene meno se la presenza del figlio sia saltuaria o se lo stesso si sia momentaneamente trasferito in altro Comune per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi: l'importante è verificare se continua a sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.

È da escludere la tesi secondo cui la casa coniugale possa essere disposta anche in assenza di figli, per esempio per equilibrare la posizione economica dei due coniugi separati o in alternativa all'assegno di mantenimento, perché così facendo si determinerebbe, sino alla durata in vita del coniuge assegnatario, una espropriazione della proprietà della casa in capo al suo legittimo titolare.

Se la coppia non ha avuto figli, quindi, la casa di residenza spetta in base alla disciplina della proprietà e del possesso: rimane di proprietà al 50% a entrambi i coniugi qualora questi siano in comunione dei beni e la casa rientri nella comunione; rimane di proprietà del titolare dell'immobile nel caso di separazione dei beni o se l'immobile in questione non rientrava nella comunione dei beni.

Rapporti con assegno di mantenimento: in ragione dell'utilità che si ottiene dall'assegnazione, il giudice può tenere conto, in caso di disparità di reddito fra le parti, del valore dell'assegnazione della casa, determinando un assegno di mantenimento più basso a carico chi è stato estromesso dall'immobile; se l'assegnatario è privo di fonti di reddito, il giudice fisserà un mantenimento in grado di consentirgli di fare fronte almeno al pagamento delle spese di godimento dell'immobile, oltre a quelle alimentari.

Focus: se la casa familiare era oggetto di contratto di locazione e viene assegnata al coniuge non titolare del rapporto di locazione, opera ex lege la cessione del contratto a favore del coniuge assegnatario (art. 6 L. n. 392/78), con contestuale l'estinzione del rapporto di locazione in capo al coniuge originario conduttore, senza alcuna possibilità di una sua reviviscenza neppure nel caso di abbandono dell'immobile da parte del nuovo conduttore.

Se la casa familiare è oggetto di comodato senza termine (situazione tipica in cui la casa viene concessa da uno dei genitori per adibirla a residenza familiare dei coniugi e far fronte alle esigenze della famiglia), il giudice può assegnare l'immobile al coniuge collocatario dei figli, senza che il proprietario del bene ne possa richiedere la restituzione; resta tuttavia salva la possibilità del comodante di chiederne la restituzione immediata quando sopravviene un urgente e impreveduto bisogno o in assenza di figli.

Se, invece, il contratto di comodato ha un termine finale di godimento del bene, il comodante può richiederne la restituzione al termine concordato.

 Spese: il coniuge assegnatario vanta sull'immobile assegnato un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Ne deriva che l'assegnazione non priva il proprietario del diritto dominicale, sicché dovrà sopportare il pagamento delle spese straordinarie, dell'ICI e delle rate del mutuo (se l'immobile è in comunione dei beni, il mutuo continua a gravare al 50% su entrambi i coniugi).

L' assegnatario, invece, si accollerà gli oneri condominiali, le spese di manutenzione ordinaria nell'immobile e quelle connesse all'utilizzazione del bene ( quali le utenze domestiche, i canoni di abbonamento alla televisione, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sempre che il provvedimento di assegnazione non ponga espressamente tali spese in capo al coniuge proprietario); non dovrà pagare il canone di locazione per il godimento dell'immobile, perché qualunque forma di corrispettivo snaturerebbe la funzione dell'istituto di cui si tratta.

Decadenza dall'assegnazione: avviene quando il coniuge assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva o contragga nuovo matrimonio, nonché quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento (per esempio, il raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica dei figli, il venir meno della stabile convivenza tra genitore assegnatario e figlio, la morte del coniuge assegnatario).
In tali casi, il coniuge non assegnatario può agire avanti al giudice per chiedere un provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale; il giudice emette il provvedimento dopo aver valutato l'interesse dei figli.

Trascrizione: per tutelare l'assegnatario, la legge prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi – acquirenti del bene o creditori che dovessero acquistare diritti sull'immobile in epoca successiva al provvedimento medesimo – sensi degli artt. 2643 e 1599 c.c..

Se il provvedimento non viene trascritto, l'assegnazione è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni dall'assegnazione.

 

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