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Buoni fruttiferi postali e prescrizione

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Riferimenti normativi: Art. 7, comma 3, D.Lgs. n.284/1999 – D.M. del 19 dicembre 2000

Focus: I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari e, in particolare, obbligazioni a tasso fisso garantite dallo Stato italiano, aventi ad oggetto un diritto di credito verso le Poste soggetto a prescrizione. Il titolare di Buoni fruttiferi postali perde il diritto al rimborso dopo dieci anni dalla scadenza, ma non sempre i risparmiatori sono consapevoli della durata dei titoli specie se questi non riportano la data di scadenza. Accade, perciò, di frequente che il risparmiatore si veda negare da parte delle Poste la richiesta di restituzione sia del capitale che degli interessi dovuti perché il suo diritto si è prescritto. Cosa può fare in tal caso il risparmiatore per tutelarsi?

Principi generali: I buoni fruttiferi si possono distinguere in due principali categorie: 1) i buoni fruttiferi che prevedono nel testo una data di scadenza entro il quale i buoni possono essere riscossi; 2) i buoni fruttiferi che non prevedono nel testo una data di scadenza o l'indicazione di un "termine". In questo caso il termine si può desumere anche dalla data di emissione. I buoni postali collocati a partire dal 2000 hanno previsto condizioni modificate rispetto a quelle precedenti. In particolare, l'art. 7, comma 3, D.Lgs. n.284/1999, ha disposto l'abrogazione, per il «tempo futuro», dell'intero corpus costituito dal codice postale (D.P.R.n. 156/1973), eliminando l'obbligo della indicazione sul modulo dei rendimenti e della durata dell'investimento. Inoltre, il Ministero del Tesoro, con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione del 19 dicembre 2000 (G.U.n.300 del 27 dicembre 2000) ha introdotto una nuova disciplina per i buoni fruttiferi postali, prevedendo, all'art.8, che i diritti dei titolari si prescrivono a favore delle Poste trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Ha, altresì, previsto l'emissione di buoni fruttiferi di due tipologie, quelli ordinari appartenenti alla serie A1, di durata ventennale, e quelli cd. a termine, appartenenti alla serie AA1 connotata dall'apposizione della (generica) dicitura «a termine» sul corpo del buono in cui è difficile stabilire la durata del titolo.

A tal proposito, è necessario precisare la differenza che intercorre tra scadenza e prescrizione del buono. Mentre la scadenza indica il termine ultimo entro cui il titolo produce interessi, la prescrizione, che matura solamente a partire dalla scadenza, fa venir meno il diritto ad ottenere qualsiasi rimborso, sia di capitale che di interesse. In pratica, se nei buoni fruttiferi cartacei è prevista una data di scadenza essi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e, trascorsi altri dieci anni da quella data, il titolo si prescrive e non sarà possibile ottenere il pagamento dei buoni. La scadenza, inoltre, varia a seconda del titolo sottoscritto per cui i buoni ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000 (Serie Z) hanno una scadenza di trenta anni. Quelli emessi successivamente (dalla serie A1 in avanti), invece, hanno una durata ventennale. I buoni fruttiferi dematerializzati, invece, non cadono mai in prescrizione poiché alla scadenza vengono automaticamente rimborsati mediante accredito a favore del conto corrente postale o bancario del sottoscrittore. Per ottenere il rimborso di un buono postale prescritto sarà necessario inviare un reclamo e poi, dopo 60 giorni ricorrere all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario della Banca d'Italia. In merito ai buoni fruttiferi postali il cui rimborso è stato negato dalle poste ai risparmiatori invocando l'intervenuta prescrizione decennale si è pronunciato il collegio dell'arbitro bancario finanziario di Roma con decisione del 3 giugno 2022. Nel caso di specie le Poste avevano rifiutato il rimborso di un Buono Fruttifero Postale (BFP) della serie "AA5", emesso nel 2002, per l'intervenuta prescrizione decennale. Il Collegio, in merito alla prescrizione del diritto al rimborso del BFP ha osservato che, a norma del D.M. del 12 settembre 2002, i BFP della serie "AA5" "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", e che l'art. 8 del D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000 dispone che: "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". 

Il Collegio di coordinamento ABF ha richiamato la decisione n. 8056/2019 ritenendo che l'espressione "al termine del (…) anno successivo a quello di emissione", contenuta nei decreti istitutivi delle serie a termine, vada interpretata nel senso che il termine scade nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione (Collegio di Roma, decisione n. 11758/2019; Collegio di Bari, decisione n. 11368/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 11313/2019). Il Collegio, nella fattispecie, tenendo conto del fatto che il termine di prescrizione era decorso anteriormente alla prima richiesta di rimborso, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intermediario resistente, respingendo la domanda di rimborso del valore del BFP avanzata dal ricorrente. Inoltre, pur riconoscendo l'omessa indicazione della data di scadenza sul buono e la mancata consegna del Foglio Informativo da parte delle Poste, ha ritenuto che non sussistesse un comportamento doloso da parte dell'intermediario nel far valere la prescrizione. Infatti, ha osservato che tra i fatti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si collocano impedimenti materiali all'esercizio del diritto, ma non la condizione di ignoranza del titolare del diritto, neppure circa l'esistenza stessa del diritto e la soggezione a prescrizione dello stesso. La mancata consegna del foglio informativo analitico può giustificare solo il risarcimento del danno, in quanto si tratta di un inadempimento in fase precontrattuale da parte di Poste. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto inammissibile la richiesta di risarcimento del danno per incompetenza temporale dell'ABF, poiché prima del 2000 il foglio informativo analitico non era previsto. A seguito di segnalazioni relative al mancato rimborso di buoni postali per prescrizione sopraggiunta in tempo antecedente alla richiesta di incasso, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con Provvedimento del 18 ottobre 2022 n. 30346, pubblicato il 4/11/2022, ha sanzionato Poste Italiane spa per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso di buoni postali. Ciò in quanto il mancato rimborso è da ritenersi illegittimo se il titolare del buono non disponeva delle informazioni necessarie per richiedere l'incasso in tempo utile. Quindi, a causa dell'omessa consegna del foglio informativo analitico e della carente informazione il risparmiatore potrà rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno. 

 

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