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Bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, S.C.: necessari criteri univoci

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Con ordinanza n. 28084 del 5 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che sono necessari criteri univoci per operare un corretto bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio. E ciò in considerazione del fatto che detto bilanciamento incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall'altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità. Il ricorrente ha chiamato in giudizio il quotidiano, il direttore responsabile di detto quotidiano e la giornalista autrice dell'articolo pubblicato su detto quotidiano, in cui è stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto molti anni fa, di cui protagonista è stato il medesimo ricorrente. In pratica, quest'ultimo è stato responsabile dell'omicidio della propria moglie: omicidio, questo, per il quale, all'epoca, è stato condannato, espiando la sua colpa. Orbene, a dire del ricorrente, la rievocazione di tale episodio, mediante la pubblicazione del suddetto articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo, ha esposto lo stesso ad una nuova "gogna mediatica".. Il ricorrente, infatti, sostiene che la pubblicazione di detto articolo costituisce una palese violazione del proprio diritto all'oblio, con conseguenti danni. Sulla base delle suddette premesse fattuali, pertanto, il ricorrente, ha chiesto la condanna del quotidiano in solido con il direttore responsabile e con la giornalista autrice dell'articolo, al risarcimento dei danni subiti. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Quest'ultima, innanzitutto, parte dall'esame del diritto di cronaca. Tale diritto è compreso in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall'art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale.  

L'esercizio del diritto di cronaca, tuttavia, ha dei limiti, superati i quali è considerato illegittimo. Affinché sia legittimo, l'informazione: deve avere un'utilità sociale; deve rispondere alla verità dei fatti; deve essere esposta in forma "civile", ossia non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e senza intento denigratorio. I limiti appena citati, se rispettati, legittimano l'intrusione nella vita privata dei protagonisti dei fatti esposti e ciò in considerazione del fatto che l'interesse pubblico all'informazione, in tali casi, è superiore all'interesse di veder tutelato il diritto alla privacy del singolo. Tale legittimazione non solo sussiste nel momento in cui è divulgata la notizia e/o l'informazione, ma persiste nel tempo tanto da escluderne l'antigiuridicità delle successive rievocazioni. In punto, appare opportuno rilevare che, se da un lato è vero che il diritto di cronaca, nei limiti suddetti, prevale sul diritto alla privacy del singolo, dall'altro, non bisogna dimenticare i recenti orientamenti giurisprudenziali e le recenti riforme in materia di privacy che hanno contrapposto al diritto suddetto quello all'oblio, ossia il diritto del singolo all'anonimato. In particolare, di recente, la giurisprudenza ha affermato che il diritto di cronaca potrà prevalere sul diritto all'oblio quando: la notizia relativa ad una determinata persona ha una rilevanza pubblica; la notizia riguarda interessi caratterizzati da attualità che, per ragioni di giustizia, per scopi didattici, scientifici o per esigenze di tutela di diritti altrui, hanno prevalenza rispetto al diritto all'oblio del singolo; la notizia o l'informazione ha ad oggetto un personaggio molto noto; l'informazione è veritiera, nel senso che è attinta da fonti attendibili; la notizia è diffusa priva di commenti e/o opinioni personali; l'informazione è comunicata preventivamente all'interessato, prima della sua (ri)divulgazione a distanza di tempo. In tutti gli altri casi, diversi da quelli che precedono, il diritto all'oblio prevarrà su quello di cronaca (Cass. civ., n. 6919/2018).  

A questo deve aggiungersi il recente Regolamento UE n. 679/2016, che ha previsto che ognuno ha diritto a chiedere la rimozione dei propri dati quando: essi non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, è venuto meno il consenso al trattamento, il trattamento dei dati è illecito, i dati sono stati cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale cancellazione, sempre secondo il predetto Regolamento, non potrà avere luogo quando il trattamento dei dati i) rientra nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; ii) rientra nell'ambito dell'adempimento di un obbligo legale; iii) è giustificato da interessi pubblici sanitari; iv) è giustificato da finalità di archiviazione per scopi scientifici, storici e statistici; v) rientra nell'ambito dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria. Fatta questa premessa, tornando al caso in esame, i Giudici di legittimità, ritenendo che i contorni della questione di cui stiamo discorrendo, sottoposta alla loro attenzione, sia di particolare importanza e ciò soprattutto alla luce dei predetti recenti orientamenti giurisprudenziali e delle predette riforme, hanno evidenziato come attualmente per il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio si parta solo dal caso concreto. In buona sostanza non esistono criteri univoci: è possibile capire quando il diritto di cronaca debba prevalere o meno sul diritto all'oblio solo attraverso l'esame delle singole fattispecie di volta in volta sottoposte all'attenzione delle autorità giudiziarie. A parere della Suprema Corte, per tale motivo, diventa necessaria l'individuazione di univoci criteri al fine di orientare gli operatori del diritto a precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali possano essere oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca. Tale necessità discende dal fatto che il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile; una società per la quale è importante il pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica, ma che non deve trascurare la tutela della personalità della singola persona umana. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rimesso gli atti alle Sezioni Unite.

 

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