Gentile Avvocato, la informiamo di non poter procedere alla pubblicazione della graduatoria da noi predisposta in relazione al bando pubblico riservato agli avvocati per contributi ai figli dei medesimi iscritti all´asilo o alla scuola primaria.
Questa, pur semplificata, la motivazione con cui il responsabile della direzione competente di Cassa forense ha respinto la richiesta di un collega di poter accedere, evidentemente nella sua qualità di partecipante alla procedura concorsuale, all´atto terminale del suddetto procedimento, vale a dire della graduatoria di merito.
Una motivazione, contenuta d´amblais nella breve lettera fattagli recapitare, davvero incomprensibile e che, postata in numerosi social soprattutto forensi, sta alimentando commenti indignati di centinaia di professionisti del Foro.
Si prescinda, in questa sede, che appare veramente paradossale e ai limiti della infrazione deontologica che un ente previdenziale a partecipazione obbligatoria come Cassa forense, i cui organi sono composti da soggetti esercenti l´Avvocatura, possa negare a uno o più colleghi, pienamente legittimati in quanto partecipanti alle procedure in questione, di poter accedere agli atti che riguardano queste procedure, per rendersi conto, ad esempio della posizione da essi ottenuta.
Tanto più, che i contributi in questione si alimentano delle risorse che a casa sono versate proprio dai professionisti, tra cui, probabilmente, anche quello richiedente!
Ma a parte questa basilare considerazione, sulla quale dovrebbero interrogarsi coloro che sono stati eletti negli organismi di Cassa forense come delegati, unitamente ai colleghi che li hanno eletti e che certamente su questa materia chiederanno un loro deciso intervento, il fatto è che il diniego in questione, che probabilmente è solo uno dei tanti che sono stati in questi mesi notificati ad altri colleghi, lede o sembra ledere in modo evidente alcuni principi legislativi e regolamentari.
Non sembra che per le funzioni pubbliche da essa espletate Cassa forense possa essere un ente non soggetto alla disciplina pubblicistica in tema di accesso agli atti, ed in ogni caso il provvedimento in questione si pone, a nostro parere, in conflitto con la disciplina regolamentare che proprio Cassa forense si è autonomamente data e che compare nel proprio sito istituzionale.
Inoltre, non si può negare la ricorrenza, nella specie, di un interesse concreto, diretto ed attuale del richiedente all´ottenimento degli atti in questione, posto che lo stesso risulterebbe aver partecipato alla procedura in questione, proponendo la propria domanda diretta all´ottenimento del beneficio in concorso.
Se così è, va segnalato che, in casi analoghi, Cassa Forense ha negato l´accesso agli atti proprio sulla base della considerazione per cui la richiesta tendeva all´ottenimento di atti endoprocedimentali o istruttori, e non di quelli finali e conclusivi, e che quindi difettasse il prescritto requisito di attualità e concretezza della lesione.
Ricordiamo che una delle istanze che la comunità dei professionisti del foro ha rivolto a più riprese agli organismi del proprio ente previdenziale è proprio consistita nell´auspicio di una maggiore trasparenza che riguardi non solo i temi dell´ accesso agli atti, ma anche, ad esempio, la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati riguardanti i trattamenti percepiti dai titolari delle cariche come anche la pubblicazione di una serie di informazioni dirette a prevenire, come accade per altre categorie quali gli amministratori, potenziali conflitti di interesse.
Richieste che fino ad adesso sono letteralmente cadute nel vuoto e che probabilmente questo caso alimenterà ulteriormente.