Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Notifiche in cancelleria? Cassazione: "Sono inefficaci e irrilevanti, unico domicilio quello digitale"

Poichè l´art. 16-sexies del decreto legislativo numero 179/2012 ha introdotto il domicilio digitale di ciascun avvocato, e che tale domicilio è disponibile su ReGinDe, sistema "aperto" al libero accesso di ogni avvocato, a ciò consegue che "la domiciliazione ex lege in cancelleria è ora limitata ai soli casi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Quando invece l´indirizzo p.e.c. è disponibile, l´elezione di un domicilio fisico nel Comune in cui ha sede l´ufficio giudiziario incaricato della causa è irrilevante: le notificazioni o le comunicazioni presso la cancelleria sono vietate".

È il principio, di notevolissimo interesse pratico, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza numero 17048/2017 dell´11 luglio la cui vicenda, che ha tratto origine da una controversia avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni e dei relativi interessi per la locazione di un capannone industriale, è stata ricostruita da un articolo pubblicato sul noto portale giuridico Cataldi.it* riguardante controversia avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni e dei relativi interessi per la locazione di un capannone industriale:

"Il locatario era risultato soccombente in appello e si era determinato a ricorrere in Cassazione per tentare di far valere i propri diritti. Il controricorrente, però, aveva eccepito la tardività dell´impugnazione, individuando la decorrenza iniziale del termine per provvedervi nel giorno della notifica della sentenza di appello, fatta in cancelleria alla luce dell´omessa elezione di domicilio della controparte nel Comune dell´ufficio procedente.

Per la Corte di cassazione tale eccezione non merita accoglimento: la notifica della sentenza di secondo grado, eseguita presso la cancelleria della Corte d´appello, è nulla e inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l´impugnazione.

Seppur ricorrerebbero le condizioni in forza delle quali la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege in cancelleria, non può infatti non considerarsi che l´articolo 82, comma 2, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 deve raccordarsi con la disciplina del domicilio telematico e delle notificazioni a mezzo pec.

E alla luce delle recenti innovazioni legislative, attualmente ogni avvocato è munito di un proprio domicilio digitale, conoscibile dai terzi attraverso INI-PEC. Esso corrisponde con l´indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell´ordine di appartenenza e, da questo, al Ministero della giustizia.

Di conseguenza, può pacificamente concludersi che l´ambito applicativo dell´articolo 82 r.d. n. 32/1934 è oggi notevolmente ridimensionato e che la domiciliazione ex lege in cancelleria è ora limitata ai soli casi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Quando invece l´indirizzo p.e.c. è disponibile, l´elezione di un domicilio fisico nel Comune in cui ha sede l´ufficio giudiziario incaricato della causa è irrilevante: le notificazioni o le comunicazioni presso la cancelleria sono vietate.

L´elezione di domicilio fisico, tuttavia, resta rilevante in una ipotesi: quella in cui l´indirizzo p.e.c. non sia funzionante per cause non imputabili al destinatario".
Fonte: Cataldi.it, articolo a firma Valeria Zeppilli, 15 luglio 2017

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Università, un ordinario catanese accusa: "Governi...
Avvocato chiede a Cassa Forense graduatoria bando ...

Cerca nel sito