È il principio, di notevolissimo interesse pratico, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza numero 17048/2017 dell´11 luglio la cui vicenda, che ha tratto origine da una controversia avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni e dei relativi interessi per la locazione di un capannone industriale, è stata ricostruita da un articolo pubblicato sul noto portale giuridico Cataldi.it* riguardante controversia avente ad oggetto il pagamento di alcuni canoni e dei relativi interessi per la locazione di un capannone industriale:
"Il locatario era risultato soccombente in appello e si era determinato a ricorrere in Cassazione per tentare di far valere i propri diritti. Il controricorrente, però, aveva eccepito la tardività dell´impugnazione, individuando la decorrenza iniziale del termine per provvedervi nel giorno della notifica della sentenza di appello, fatta in cancelleria alla luce dell´omessa elezione di domicilio della controparte nel Comune dell´ufficio procedente.
Per la Corte di cassazione tale eccezione non merita accoglimento: la notifica della sentenza di secondo grado, eseguita presso la cancelleria della Corte d´appello, è nulla e inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l´impugnazione.
Seppur ricorrerebbero le condizioni in forza delle quali la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege in cancelleria, non può infatti non considerarsi che l´articolo 82, comma 2, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 deve raccordarsi con la disciplina del domicilio telematico e delle notificazioni a mezzo pec.
E alla luce delle recenti innovazioni legislative, attualmente ogni avvocato è munito di un proprio domicilio digitale, conoscibile dai terzi attraverso INI-PEC. Esso corrisponde con l´indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell´ordine di appartenenza e, da questo, al Ministero della giustizia.
Di conseguenza, può pacificamente concludersi che l´ambito applicativo dell´articolo 82 r.d. n. 32/1934 è oggi notevolmente ridimensionato e che la domiciliazione ex lege in cancelleria è ora limitata ai soli casi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Quando invece l´indirizzo p.e.c. è disponibile, l´elezione di un domicilio fisico nel Comune in cui ha sede l´ufficio giudiziario incaricato della causa è irrilevante: le notificazioni o le comunicazioni presso la cancelleria sono vietate.
L´elezione di domicilio fisico, tuttavia, resta rilevante in una ipotesi: quella in cui l´indirizzo p.e.c. non sia funzionante per cause non imputabili al destinatario".