La sentenza numero 11504/2017 della Corte di cassazione incontrerebbe un limite fondamentale per il Tribunale di Udine, come spiega Valeria Zeppilli*.
Cioè, di valutare l´adeguatezza dei redditi del coniuge che richiede l´assegno divorzile tenendo conto del raggiungimento dell´indipendenza economica, senza però ancorare il relativo giudizio a un parametro effettivo e rendendolo così del tutto astratto.
Ma non è possibile affidare ai giudici il compito di colmare la lacuna che ha lasciato il legislatore nel definire i "mezzi adeguati": l´articolo 5 della legge sul divorzio lascerebbe chiaramente intendere che l´assegno divorzile debba essere parametrato a tutti i criteri ivi indicati e, quindi, anche al tenore di vita.
Il Tribunale di Udine ha preso quindi le distanze dalla Cassazione e riaperto le porte al tenore di vita.
"Ormai è noto a tutti che il tenore di vita è stato escluso dalla Corte di cassazione dai parametri da valutare onde verificare il diritto dell´ex coniuge all´assegno divorzile. La notizia, infatti, negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé (leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni").
Non tutta la giurisprudenza, però, ha deciso di adeguarsi ai dettami della Corte, tanto che, con la sentenza del 1° giugno 2017 qui sotto allegata, il Tribunale di Udine ha preferito continuare a tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, unitamente agli ulteriori elementi di cui all´articolo 5 della legge numero 898/1970, prediligendo il vecchio orientamento, definito maggioritario.
Il diritto all´assegno divorzile, per il giudice friulano, va quindi valutato dapprima in astratto, osservando gli effettivi mezzi del richiedente e raffrontandoli al tenore di vita del quale questi godeva quando il matrimonio era ancora in essere.
In una seconda fase, poi, va determinato l´importo concreto del contributo, tenendo conto di tutti gli altri criteri previsti dalla legge, come la condizione dei coniugi, l´apporto che ognuno dava alla conduzione familiare, la durata del matrimonio.
I limiti della posizione della Cassazione
La sentenza numero 11504/2017 della Corte di cassazione, invece, incontrerebbe un limite fondamentale per il Tribunale di Udine: quello di valutare l´adeguatezza dei redditi del coniuge che richiede l´assegno divorzile tenendo conto del raggiungimento dell´indipendenza economica, senza però ancorare il relativo giudizio a un parametro effettivo e rendendolo così del tutto astratto.
A tal proposito, non è possibile affidare ai giudici il compito di colmare la lacuna che ha lasciato il legislatore nel definire i "mezzi adeguati": l´articolo 5 della legge sul divorzio lascerebbe chiaramente intendere che l´assegno divorzile debba essere parametrato a tutti i criteri ivi indicati e, quindi, anche al tenore di vita.
Di conseguenza, come si legge in sentenza, non è adeguato distinguere tra adeguatezza dei mezzi e criteri che attengono alla misura dell´assegno, ma è piuttosto opportuno leggere il testo della norma in maniera congiunta, pervenendo così "ad un´equa ponderazione di quello che è lo scioglimento di un precedente legame solidaristico, con effetti ex nunc e non ex tunc".
Fonte:
Data: 14/07/2017 Studio cataldi.it
Autore: Valeria Zeppilli
Titolo originale: "Divorzio: a volte ritornano. La giurisprudenza lascia spiragli all´assegno all´ex"