Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocato. Carattere offensivo e sconveniente degli apprezzamenti ironici sulla professionalità dei colleghi

avvocati

 Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)

Con decisione n. 178/21 il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto sussistente il carattere offensivo e sconveniente degli apprezzamenti ironici sulla qualità professionale del collega espressi in una lettera, che ha esposto il collega medesimo alla derisione da parte di tutti i destinatari della suddetta lettera.

Analizziamo la vicenda sottoposta al Consiglio Nazionale Forense.

I fatti del procedimento disciplinare

La vicenda sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio Nazionale Forense trae origine da un esposto nei confronti dell'avvocato, il quale essendo stato rimosso dalla carica di amministratore unico di una società, ha inviato a tutti i soci della medesima società, all'avvocato che è stato nominato in sua sostituzione ed ai carabinieri una lettera raccomandata contenente espressioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti del collega e, in generale, degli avvocati di provincia.

A seguito dell'esposto l'avvocato segnalato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per vari capi di imputazione ed in particolare per la violazione dell'art.52 (divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive) e dell'art.42(notizie riguardanti il collega) del nuovo codice deontologico forense.  

 In particolare è stato contestato all'incolpato di aver utilizzato espressioni sconvenienti nei confronti del collega:

  • il continuo riferimento a linguaggio (punteggi) di tipo "calcistico" per marcare presunti errori del collega, ;
  • la frase "noi avvocati di lungo corso, che giochiamo nella realtà (...) e della Cassazione, sappiamo vivere le difficoltà",
  • espressioni denigratorie, quale il riferimento diretto al collega ad una frase di Einstein "due sono le cose infinite nella vita: l'universo e la stupidità umana. Non sono certo dell'universo",
  • nonché la frase "dovrà correre molto per potermi guardare allo stesso livello".

Il CDD ha ritenuto che le espressioni contenute nella lettera dell'avvocato siano da ritenersi certamente offensive nei confronti del destinatario e non possono essere considerate rilevanti le presunte scuse dell'incolpato ed ha applicato la sanzione per la violazione più grave prevista, ma nella misura ridotta in considerazione di varie circostanze, tra le quali il contegno tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento e le scuse rivolte al collega che a parere del CDD devono essere valutate positivamente.

L'incolpato ha proposto ricorso per l'annullamento e/o la riforma della decisione del CDD, il quale avrebbe proceduto ad una inesatta valutazione dei fatti ritenendo erroneamente che la lettera inviata dal ricorrente contenesse espressioni offensive e che fosse stata sottoscritta in qualità di legale.  

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

A parere del Consiglio la circostanza che le frasi siano contenute in uno scritto redatto in una veste diversa da quella di avvocato non assume alcun rilievo scriminante, tenuto conto che

  • l'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf)
  • deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (artt. 52 e 53 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p." (CNF sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020; in senso conforme, CNF sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020),
  • deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell'ambito in cui esse sono pronunciate (CNF sentenza n. 30 del 6 maggio 2019).

Infatti a norma nell'art. 52 del nuovo codice deontologico forense viene sancito il divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti precisando che "l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi" (comma 1) e che "la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta" (comma 2).

Nel caso di specie il Consiglio ha ritenuto evidente il carattere sconveniente e offensivo delle frasi contenute nella lettera dell'avvocato ricorrente relative agli apprezzamenti ironici sulla qualità professionale del collega, esponendolo alla derisione da parte di tutti i destinatari della suddetta lettera.

A questo proposito già in passato il Consiglio ricordato il proprio orientamento secondo il quale "l'avvocato deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente)" (CNF sentenza del 19 marzo 2018, n. 8).

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cospito non è Marthin Luter King.
Nuova pronuncia della Cassazione sul mantenimento ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito