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Avvocati: quando plurime iniziative giudiziali nei confronti della controparte costituiscono illecito disciplinare?

Avvocati: quando plurime iniziative giudiziali nei confronti della controparte costituiscono illecito disciplinare?

Pluralità di azioni nei confronti della controparte

L'avvocato nell'esercizio della professione forense «non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita» [1]. Ove fosse posto in essere tale comportamento, questo assumerebbe rilevanza deontologica e sarebbe suscettibile di essere sanzionato con la censura. La responsabilità disciplinare di una siffatta condotta non viene meno per il solo fatto che sia possibile una successiva riunione dei procedimenti instaurati con le plurime iniziative giudiziali su citate in quanto detta responsabilità può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (CNF, sentenza n. 116/2019). «Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare in esame, infatti, non sono necessari il dolo o la colpa, ma è:

  • sufficiente la sola riferibilità della condotta all'agente;
  • indifferente l'errore o il ritenere che l'atto compiuto non sia professionalmente riprovevole;
  • irrilevante che il professionista non abbia voluto e nemmeno previsto l'effetto lesivo della propria condotta» (CNF, sentenza n. 241/2007).

Con l'espressione "iniziative giudiziali" ci si riferisce «a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale» (CNF, sentenza n. 236/2017). 

Esclusione della rilevanza deontologica della violazione del divieto di intraprendere iniziative giudiziali plurime nei confronti della controparte

Si esclude che la proposizione da parte dell'avvocato di diverse domande assimilabili per causa petendi e petitum costituisca violazione del divieto in esame se le predette domanda sono presentate per conto di soggetti diversi e in tempi differenti. E ciò in considerazione del fatto che «l'esercizio di autonome azioni volte a esercitare singoli diritti tutelabili da plurimi individui non configura di per sé comportamento vessatorio» (CNF, sentenza n. 148/2017). Non rileva sul piano deontologico, inoltre, il comportamento dell'avvocato che richieda plurimi pignoramenti se tale richiesta sia corrispondente alle effettive ragioni di tutela della parte assistita o riguardi il credito professionale (CNF, sentenza n. 65/2018).

Il divieto di intraprendere iniziative giudiziali plurime in danno della controparte nella prassi

Si ritiene che:

  • «costituisce violazione deontologica la condotta dell'avvocato che - nonostante la modestia del credito e in assenza di motivi d'urgenza - sulla base di numerose decisioni favorevoli ai propri clienti relative a cause distinte ma tutte oggettivamente connesse nonché contestuali, notifichi per ciascuna posizione il relativo atto di precetto gravato delle corrispondenti spese, senza informare il legale di controparte e mancando di riscontrarne la richiesta di conteggi per il pagamento spontaneo del dovuto, così finendo per aggravare inutilmente la posizione del debitore, senza che ciò corrispondesse a effettiva tutela delle ragioni delle parti assistite».

    «(Nel caso di specie, il professionista aveva notificato circa 400 atti di precetto, ciascuno dei quali portante la somma di euro 100 per capitale ed euro 200 per compenso professionale, nonostante il Collega gli avesse richiesto i conteggi per il relativo pagamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi quattro)» (CNF, sentenza n. 37/2018);

  • è rilevante sotto il profilo disciplinare, quel comportamento del professionista che, a fronte di un modesto credito e pur potendo agire con un pignoramento mobiliare, abbia richiesto plurimi pignoramenti immobiliari. In tale ipotesi, la richiesta di plurimi pignoramenti immobiliari costituisce un'iniziativa giudiziaria sproporzionata, in relazione alla tutela delle ragioni creditorie del proprio cliente, e inutilmente onerosa tato da pregiudicare ingiustamente la parte debitrice (CNF, sentenza n. 102/2016).


Note

[1] Art. 66 codice deontologico forense:

«1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

 

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