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Avvocati: quando e come l'astensione dal partecipare alle udienze costituisce illecito disciplinare?

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L'astensione dal partecipare alle udienze tra diritti e doveri dell'avvocato

L'astensione dalla partecipazione alle udienze e alle altre attività giudiziarie è un diritto per gli avvocati. E ciò ove detta astensione sia indetta dagli Organi forensi [1]. Sebbene l'astensione in questione sia un diritto per gli avvocati, questi:

  • hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti;
  • se decidono di non aderire all'astensione devono informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti;
  • non possono aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze o delle singole giornate o delle proprie specifiche attività.

Il mancato rispetto delle norme vigenti in materia e l'omessa informazione ai colleghi della decisione di non aderire all'astensione costituiscono comportamenti rilevanti deontologicamente, sanzionabili con l'avvertimento. Costituisce illecito disciplinare anche l'astensione o la dissociazione da questa a seconda delle contingenti esigenze professionali. Tale illecito è sanzionabile con la censura.

L'astensione dalla partecipazione dalle udienze nella prassi

È stato ritenuto che: 

  • «in caso di dichiarata astensione di un avvocato dall'udienza regolarmente proclamata, il collega deve evitare di porre in essere attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, concretamente precluso dalla condotta illecita in quanto non più azionabile nel corso del processo. Il pregiudizio alle ragioni dell'avversario, tuttavia, ai fini del sindacato della condotta deve essere valutato in concreto, a causa della mancata tipizzazione dell'illecito, avendo riguardo a tutti quei comportamenti dell'avvocato che [...] siano definitivamente impeditivi dell'esercizio del pari diritto del collega di avvalersi di tutti quei meccanismi formali e sostanziali idonei ad assicurare la dialettica democratica del processo avuto riguardo all'atto compiuto» (CNF, n. 111/2011, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=16062);
  • se l'avvocato decide di non aderire all'astensione in questione deve comunicare, in tempo congruo, agli altri difensori costituiti detta decisione. La comunicazione innanzi indicata può essere effettuata anche in udienza «a condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l'avvocato che aderisce all'astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere in un comportamento sanzionabile disciplinarmente». Ne consegue, pertanto, che non pone in essere una condotta deontologicamente perseguibile l'avvocato che:

    i) dichiara in una prima udienza di non voler aderire all'astensione, in quanto l'azione richiesta è motivata dalla urgenza e dal pericolo di lesione del diritto della parte;

    ii) in una udienza successiva aderisce alla predetta astensione, non ricorrendo le ipotesi di urgenza.

    (CNF, 166/2004, inhttps://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=11133);

  • «il diritto di astenersi dalle udienze, come il diritto di non aderire alla astensione, sono istituzionalmente garantiti e devono essere esercitati liberamente dal professionista, né gli organi istituzionali dell'avvocatura possono intervenire sulla scelta operata se non nei casi in cui l'esercizio del diritto, di lavorare o di astenersi, si attivi con modalità tali da cagionare danni ai colleghi, alla parte, ovvero costituisca violazione del dovere di solidarietà e porti discredito alla dignità e decoro dell'avvocatura» (CNF, 166/2004 , in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=1113).

Note

[1] Art. 60 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti. 3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

 

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