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L'astensione dal partecipare alle udienze tra diritti e doveri dell'avvocato
L'astensione dalla partecipazione alle udienze e alle altre attività giudiziarie è un diritto per gli avvocati. E ciò ove detta astensione sia indetta dagli Organi forensi [1]. Sebbene l'astensione in questione sia un diritto per gli avvocati, questi:
Il mancato rispetto delle norme vigenti in materia e l'omessa informazione ai colleghi della decisione di non aderire all'astensione costituiscono comportamenti rilevanti deontologicamente, sanzionabili con l'avvertimento. Costituisce illecito disciplinare anche l'astensione o la dissociazione da questa a seconda delle contingenti esigenze professionali. Tale illecito è sanzionabile con la censura.
L'astensione dalla partecipazione dalle udienze nella prassi
È stato ritenuto che:
i) dichiara in una prima udienza di non voler aderire all'astensione, in quanto l'azione richiesta è motivata dalla urgenza e dal pericolo di lesione del diritto della parte;
ii) in una udienza successiva aderisce alla predetta astensione, non ricorrendo le ipotesi di urgenza.
(CNF, 166/2004, inhttps://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=11133);
Note
[1] Art. 60 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti. 3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.