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Avvocati, il bonus di 600 euro e l'iscrizione esclusiva alla Cassa forense: i chiarimenti

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Il bonus di 600 euro e i professionisti

L'emergenza sanitaria nazionale in atto e il rallentamento delle attività lavorative hanno spinto il governo a introdurre delle misure straordinarie a sostegno dei lavoratori.

L'art. 44 D.L n. 18/2020, a tal fine e per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

Il decreto attuativo dell'art. 44 su citato ha, poi, previsto un'indennità pari a euro 600,00 per il mese di marzo, come sostegno al reddito per il lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I requisiti per ottenere il bonus di 600 euro e l'esclusività dell'iscrizione alla Cassa forense

Per accedere al sostegno in questione, il richiedente deve presentare una domanda, entro il 30 aprile 2020, corredata, oltre che da una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, dalla dichiarazione: 

  •  di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2011, non superiore ai 35 mila euro;
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Successivamente, l'art. 34 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell'indennità in questione, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, tra cui gli avvocati, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

In forza di tale disposizione, la Cassa forense ha comunicato agli avvocati richiedenti la necessità di integrare la domanda già inoltrata con una dichiarazione in cui sia autocertificata l'esclusività dell'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza. 

La specificazione in questione, relativa all'iscrizione in via esclusiva agli enti previdenziali privati, ha sollevato non pochi dubbi e perplessità tra gli avvocati. E ciò in considerazione del fatto che molti di questi professionisti risultano essere stati iscritti, in passato, coattivamente alla Gestione Separata INPS.

Come conciliare questa posizione con l'autocertificazione richiesta?

E gli avvocati che, nonostante detta iscrizione, svolgono esclusivamente la professione forense, versando la contribuzione solo alla Cassa forense, saranno esclusi dalla percezione di tale indennità?

In punto, la Cassa forense sul suo sito (http://www.cassaforense.it/cronache-emergenza-coronavirus/reddito-di-ultima-istanza-a-proposito-dellesclusivit%C3%A0-di-iscrizione/) ha chiarito che «gli avvocati che precedentemente alla iscrizione obbligatoria a Cassa Forense, disposta con la L. 247/2012, erano iscritti volontariamente o coattivamente alla Gestione Separata INPS, pur conservando una "posizione previdenziale" priva del carattere di attualità in quella gestione e a condizione che non svolgano altre attività compatibili e per le quali venga versata altrove la contribuzione, hanno in Cassa Forense l'unica gestione previdenziale e, pertanto, possono presentare o integrare la domanda di accesso al bonus di € 600,00 previsto per gli iscritti alle casse di previdenza private». 

 

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