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Avvocati e l'emergenza sanitaria; vademecum dei comportamenti social

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Coronavirus, deontologia forense e comportamenti social

Siamo in piena emergenza sanitaria e gli avvocati sono costretti a trovare soluzioni smart working per proseguire, ove possibile, a esercitare la professione. I professionisti sono assaliti da dubbi e timori perché vi è incertezza sul come ne uscirà l'avvocatura quando la situazione in atto cesserà.

Ma questo non deve far dimenticare la rilevanza sociale del ruolo dell'avvocato. Senza questa figura professionale la funzione giurisdizionale non può essere svolta correttamente né garantire una tutela effettiva del diritto della difesa.

Per tale motivo, anche nel caos dei provvedimenti che si susseguono all'ordine del giorno e nel caos dell'emergenza sanitaria, l'avvocato deve adottare un comportamento deontologicamente corretto.

Il rispetto delle norme deontologiche, in questo momento storico, è fondamentale per la realizzazione e la tutela:

  • dell'affidamento della collettività e della clientela;
  • della correttezza dei comportamenti [1].

Il comportamento che il singolo professionista assumerà oggi, si riverserà domani su tutta la categoria professionale. Ricordiamo che «le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense» [2].

Ciò premesso, si fa rilevare che, in questa situazione di emergenza sanitaria in cui i contatti sociali degli avvocati (come quelli di tutti i cittadini) sono ridotti al minimo, o meglio inesistenti, si sta assistendo a un'intensificazione della presenza di questi professionisti sui social e su altre piattaforme online.

Tutto questo non può far venir meno il rispetto delle norme deontologiche.

L'avvocato, anche online, deve evitare:

  • l'uso di affermazioni e condivisioni che possano essere in contrasto con i doveri di probità, dignità e decoro;
  • l'uso di espressioni offensive, sconvenienti e denigratorie nei confronti di colleghi o di terzi in quanto in violazione con il dovere di correttezza;
  • di porre in essere condotte che si pongono in contrasto con il divieto di accaparramento della clientela;
  • di registrare una conversazione telefonica con un collega;
  • di registrare una riunione svolta in modalità telematica salvo il consenso di tutti i partecipanti.

I comportamenti anche social degli avvocati, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione forense, possono riflettersi negativamente sull'attività professionale e compromettere l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (CNF, n. 192/2016).

La correttezza che deve sempre contraddistinguere gli avvocati deve sussistere anche e, soprattutto, nel corso dello svolgimento telematico delle udienze. Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha confermato la possibilità di tale modalità di svolgimento delle udienze. Orbene, il ricorso a questa modalità non deve andare a discapito della tutela del contraddittorio e del rispetto delle norme deontologiche. Pertanto, come per le udienze svolte in presenza, occorrerà:

  • rispettare il giorno, l' ora e le modalità di collegamento;
  • non interloquire del procedimento con il magistrato in assenza del collega di controparte;
  • assumere una condotta improntata sulla dignità e sul reciproco rispetto sia nei confronti del giudice che del collega.


Note

[1] Art. 1 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale».

[2] Art. 2 Codice deontologico forense:

«1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi». 

 

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