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Avvocati dipendenti P.A., Tar Lazio: no all'osservanza rigida dell'orario di lavoro

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Gli avvocati dipendenti da enti pubblici, per la peculiarità dell'attività da loro svolta, non possono osservare in maniera rigida e rigorosa l'orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 7713 del 14 giugno 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti sono avvocati dipendenti da enti pubblici. Essi hanno agito dinanzi al Tar per impugnare «il codice disciplinare per i professionisti e medici aggiornato per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009 [...], avente ad oggetto: codice disciplinare per il personale professionista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

A dir dei ricorrenti le suddette norme disciplinari emanate, con atto amministrativo, per i dirigenti costituiscono una violazione dei principi stabiliti, in materia di pubblico impiego, dal D.Lgs. n. 165/2001. Inoltre, secondo gli stessi, gli avvocati dipendenti da enti pubblici non dovrebbero essere costretti a seguire un orario di lavoro rigido e poco flessibile come gli altri dipendenti.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi.

La decisione del Tar

Il Tar, innanzitutto, parte dall'esame della normativa applicabile al caso di specie, ossia l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego). Tale norma, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, prevedeva che tutte le materie relative al rapporto del pubblico impiego dovessero essere disciplinate dalla contrattazione collettiva, compresa quella relativa alle sanzioni disciplinari.

Successivamente, il D.Lgs. n. 150/2009 ha stabilito che «nelle materie relative alle sanzioni disciplinari [...] la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge».

Alla luce di questo quadro normativo, appare evidente che la materia delle sanzioni disciplinari, successivamene all'entrata in vigore del D.Lg. n. 150/2009, viene disciplinata dalla legge. Solo la parte non coperta da questa e nei limiti dalla legge posti, la materia in questione è demandata alla contrattazione collettiva. «È possibile dunque affermare che, nel quadro attualmente vigente (o comunque di quello ratione temporis applicabile al caso di specie) la normativa disciplinare è appannaggio in via principale della legislazione primaria oppure, in via subordinata, della contrattazione collettiva: tertium non datur».

Ne consegue che non è consentito alla P.A., con determinazioni unilaterali, occuparsi di detta materia. Infatti, nei rapporti tra legge primaria e contrattazione collettiva, l'amministrazione non può introdurre deroghe all'assetto definito dalla contrattazione collettiva, anche se tali deroghe sono più favorevoli ai dipendenti. «Si tratta infatti di uno dei principi cardine della riforma consistita nella contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo cui i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato».

Nel caso in cui la P.A., nonostante questa riserva in materia di pubblico impiego, dovesse ugualmente esercitare un potere di deroga, sebbene in melius, darebbe origine a un atto affetto da nullità, «sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies».

Ciò premesso, tornando al caso di specie, il Tar rileva che la P.A non avrebbe potuto, con una sua determinazione, derogare in materia disciplinare e quindi derogare alle norme disciplinari previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  

Con riferimento, poi, alla questione dell'orario di lavoro degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, i Giudici amministrativi rilevano che questi professionisti svolgono un'attività che ha una natura peculiare. Infatti, l'esercizio di tale attività:

  • «è soggetto a scadenze e ritmi di lavoro che non sono soggette alla potestà della P.A., dipendendo dalle esigenze dei processi in corso e nei quali sono impegnati»;
  • è correlato all'esercizio di altre attività materiali (precipuamente procuratorie) e allo svolgimento di prestazioni intellettuali (quali lo studio della controversia e la predisposizione delle difese), connessi ai tempi di scadenze processuali proiettate all'esterno dell'organizzazione della P.A. e che sono direttamente imputabili alla responsabilità del professionista.

Da tanto, quindi, discende il principio, secondo cui «gli avvocati dipendenti da enti pubblici, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell'amministrazione, in attuazione del mandato in tal senso ricevuto, sono dei professionisti i quali non possono essere costretti ad un'osservanza rigida e rigorosa dell'orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti, senza tenere conto della peculiarità dell'attività da loro svolta» (Tribunale Chieti, sez. lav., 12 luglio 2018, n. 250). Ne consegue che nessuna sanzione disciplinare da parte della P.A. potrebbe essere applicata a tali professionisti nel caso in cui questi manchino di osservare in modo rigoroso detto orario di lavoro e tanto soprattutto ove si pensi che tale materia è sottratta alla potestà degli enti pubblici.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato. 

 

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