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Il bonus avvocati per i mesi aprile-maggio
Il D.L. n. 34/2020, cosiddetto decreto rilancio, «recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», all'art. 78 apporta delle modifiche all'art. 44 D.L n. 18/2020. Una disposizione, questa, dettata al fine di sostenere i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. In buona sostanza, con la disposizione in questione è stato istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità erogata per il mese di marzo è stata di importo pari a euro 600.
Orbene il su menzionato art. 78 ha previsto, a sostegno della categoria di professionisti iscritti agli enti previdenziali privati, tra i quali rientrano gli avvocati, un'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Il limite di spesa, secondo il decreto rilancio, questa volta è di 1.150 milioni di euro.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità innanzi indicata i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
L'iscrizione in via esclusiva: requisito non più necessario
L'art. 34 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha previsto, tra i requisiti necessari per richiedere l'erogazione dell'indennità di marzo, anche l'iscrizione in via esclusiva all'ente previdenziale di appartenenza. Qual è la sorte di tale requisito nel decreto rilancio?
Tale requisito è venuto meno. Infatti, l'art. 78 di cui stiamo discorrendo ha espressamente abrogato l'articolo 34 suddetto.
La cumulabilità dell'indennità di aprile-maggio con quella di marzo. Le perplessità della Cassa Forense
Per quanto su esposto, il decreto rilancio appare cristallino.
Tuttavia, continuando nell'esame dello stesso, la chiarezza scema. Infatti, non può non destare perplessità la lettura del successivo art. 86, il quale stabilisce che l'indennità in oggetto:
Orbene, cosa vuol dire che non è cumulabile con l'indennità erogata a marzo? Sta a indicare, forse, che tutti i beneficiari di quest'ultima non avranno diritto a quella di aprile e maggio?
In punto, anche la Cassa forense ha sollevato il dubbio e, infatti, in un comunicato fa rilevare che occorre «risolvere (auspicabilmente mediante un'errata corrige da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) il problema creato dalle due norme del "Decreto rilancio" che, da una parte (art. 78), rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio e, dall'altra (art. 86), rende il bonus già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi».
A questo, secondo Cassa forense, deve aggiungersi il fatto che è necessario che l'attuazione del decreto rilancio, con riguardo, all'erogazione dell'indennità in questione ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, sia subordinata all'emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale. E ciò al fine di chiarire:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.