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Avvocati: dare della persona non educata al collega rientra nell'ambito del diritto di critica

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L'uso da parte di un avvocato dell'espressione "persona sicuramente non educata" rivolta nei confronti del collega non ha carattere ingiurioso in quanto detta espressione:

  • rientra nell'ambito del diritto di critica in senso lato;
  • non oltrepassa la soglia dell'illecito deontologico in quanto potrebbe rappresentare una risposta polemica nei confronti di un collega circoscritta nel diritto di replica e critica, senza travalicarne i limiti.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio Nazionale forense (CNF) con sentenza n. 101 del 5 maggio 2021 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-101.pdf).

Ma analizziamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento

Il ricorrente è stato destinatario di un procedimento disciplinare:

  • per aver omesso di riscontrare le note di un collega, così violando i canoni deontologici di cui agli artt. 22 (rapporto di colleganza) e 6 del CDF vigente all'epoca, oggi art. 9 (dovere di correttezza) del Codice deontologico […];
  • per aver usato, in una nota, un'espressione sconveniente all'indirizzo del collega [...], qualificandolo "persona sicuramente non educata", così violando i canoni deontologici di cui all'art. 6 del CDF vigente all'epoca, oggi art. 9 (Dovere di correttezza) e all'art. 20, oggi art. 52 (Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti) del Codice deontologico [...];
  • per aver omesso di provvedere a retribuire il domiciliatario, che, come tale, non avrebbe nemmeno avuto titolo per rivolgersi direttamente alla parte assistita, peraltro senza dare dimostrazione di essersi inutilmente attivato presso la medesima per ottenere l'adempimento [….]. così violando il canone deontologico di cui all'art. 30 del CDF vigente all'epoca, oggi all'art. 43 (Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega) del Codice deontologico.

Detto procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta dal collega domiciliatario del ricorrente, il quale ha lamentato, in particolare, il mancato riscontro da parte di quest'ultimo alle lettere inviategli per richiedere il versamento di un fondo spese e il pagamento della pre notula relativa all'attività svolta. È accaduto che il ricorrente ha riscontrato solo l'ultima missiva, riferendo di essersi innervosito dalla comunicazione del collega e qualificandolo come "persona sicuramente non educata". Affermazione, questa, che dal collega è stata ritenuta gravemente offensiva e in violazione dei principi di correttezza e lealtà. All'esito del procedimento, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina ha ritenuto offensive e sconvenienti le espressioni utilizzate nella lettera di riscontro del ricorrente e, pertanto, ha comminato nei confronti di quest'ultimo la sanzione disciplinare della censura.

Il caso è giunto dinanzi al CNF. 

La decisione del CNF

Innanzitutto il Consiglio nazionale forense fa rilevare che la decisione impugnata ha evidenziato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato, che il comportamento di un avvocato rileva dal punto di vista deontologico anche quando afferisce a un rapporto personale con il collega, estraneo all'attività forense. E ciò in considerazione del fatto che, ai fini della responsabilità disciplinare dell'avvocato le espressioni sconvenienti o offensive rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate o dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. n. 11370 del 31.5.2016). Tuttavia, il CNF precisa che, nel caso di specie, l'espressione "persona sicuramente non educata" non ha carattere ingiurioso in quanto essa è da ricomprendersi nell'ambito di un diritto di critica in senso lato. In altre parole, l'espressione criticata dal Consiglio distrettuale non pare […] oltrepassare la soglia dell'illecito deontologico quanto piuttosto rappresentare una risposta polemica nei confronti di un collega che non ha evitato di attribuirgli un "comportamento indegno contrario ai più elementari principi del galateo" prospettando di "deferirlo all'Ordine forense": la risposta del ricorrente deve considerarsi, quantomeno avendo a riferimento i canoni dell'attuale costume, circoscritta nel diritto di replica e critica, non oltrepassandone i limiti.

Alla luce delle considerazioni su descritte, quindi, il CNF ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata. 

 

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