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Avvocati, da domani polizza obbligatoria: come scegliere quella giusta, cosa rischia chi non si adegua

Scatta mercoledì 11 ottobre l´obbligo per gli avvocati di assicurarsi. E la copertura richiesta dalla legge è doppia. I legali devono infatti dotarsi non solo di una polizza contro i rischi che derivano dalla professione ma anche di una contro gli infortuni del legale e dei suoi collaboratori, dipendenti e praticanti.

L´obbligo
Gli avvocati si allineano così alle altre professioni, per cui l´assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. Ad aprire un canale differenziato per i legali è stata la riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia , che entra in vigore, appunto, mercoledì 11 ottobre.

Benché una quota dei legali abbia precorso i tempi, stipulando una polizza contro i rischi della professione già in passato, dal Consiglio nazionale forense stimano che almeno la metà degli avvocati non fosse assicurato fino a qualche settimana fa.

L´obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Come scegliere la polizza
Il contratto deve coprire ogni tipo di danno provocato dall´avvocato, anche per colpa grave, ai clienti e ai terzi nello svolgimento della professione, e i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Tra le «attività professionali» che le polizze devono coprire non ci sono solo la rappresentanza e la difesa in giudizio e davanti agli arbitri, ma anche gli atti connessi (come le iscrizioni a ruolo e le notifiche), la consulenza e l´assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri e contratti, l´assistenza in mediazione e negoziazione assistita, la custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.

Attenzione - soprattutto - alla durata della garanzia: la polizza deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una clausola di ultrattività almeno decennale, ma solo per gli avvocati che cessano l´attività mentre la polizza è in vigore: nei fatti, devono essere coperte le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura dello studio.

Il decreto del ministero della Giustizia dettaglia anche i massimali minimi da garantire, variabili in base al fatturato e alle dimensioni dello studio. Da non dimenticare, infine, la polizza sugli infortuni, che deve coprire gli avvocati e i loro collaboratori, praticanti e dipendenti non assicurati dall´Inail.

Il mercato assicurativo si è mobilitato e le offerte non mancano, spesso anche a prezzi contenuti: l´ampliamento della platea dei potenziali clienti ha permesso infatti di non far lievitare i costi. Occorre però fare attenzione nelle ricerche "fai-da-te" delle polizze; ad esempio non tutte prevedono di default l´opzione per l´ultrattività decennale.

La chance delle convenzioni
Gli avvocati che preferiscono non negoziare "in proprio" una polizza possono sfruttare le convenzioni sottoscritte dagli organismi degli avvocati. L´ente previdenziale Cassa forense già dal 2001 ha stipulato con le compagnie convenzioni per le assicurazioni Rc e da gennaio scorso ha avviato l´esame delle convenzioni attive per aggiornarle e delle nuove proposte . Oggi sono otto le convenzioni tra cui gli iscritti possono scegliere, consultabili sul sito web dell´ente .

In questi giorni anche il Cnf sta stipulando una convenzione che include la polizza Rc e quella contro gli infortuni. Viene garantita l´ultrattività illimitata della garanzia in caso di cessazione dell´attività. Inoltre, se in un singolo Ordine gli iscritti aumenteranno da un anno all´altro sono previsti sconti per tutti gli assicurati.

Cosa rischia chi non si assicura
E per gli avvocati che non si assicurano o non adeguano i contratti entro l´11 ottobre? Come già in passato, chi non ha coperture dovrà sobbarcarsi per intero il danno causato al cliente. Ma dall´11 ottobre si rischia anche la sanzione per illecito disciplinare. E si tratterà di situazioni note agli Ordini, a cui vanno comunicati gli estremi delle polizze. «Dopo l´11 ottobre - dice il consigliere del Cnf Davide Calabrò - ci sarà un periodo di confusione iniziale. Dall´anno prossimo inizieremo a monitorare i dati».




Fonte: Sole24ore, 10/10/2017 - Valentina Maglione

 

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