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L'avvocato, l'infortunio e l'impossibilità di svolgere la professione forense
La legge disciplina l'infortunio dei lavoratori. In buona sostanza quando a causa di un evento traumatico occorso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente subisce una lesione fisica che gli provoca un'inabilità permanente o temporanea o la morte, interviene un sistema di assicurazione obbligatoria che eroga a favore del lavoratore o dei familiari superstiti prestazioni indennitarie.
E se fosse l'avvocato a infortunarsi, cosa accade?
Nelle ipotesi di cui stiamo discorrendo, è prevista una prestazione assistenziale, erogata dalla Cassa forense, a favore del professionista infortunato [1].
Ma vediamo come gli avvocati possono beneficiare di tale prestazione.
Requisiti e presupposti per ottenere la prestazione per infortuni
I beneficiari di tale tipo di assistenza sono:
La domanda:
L'avvocato deve anche dichiarare se per lo stesso infortunio ha già beneficiato di un risarcimento danni. In tali casi, l'iscritto deve impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti ai sensi dell'art. 1201 c.c. [3].
L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:
Nell'ipotesi in cui l'impossibilità assoluta di esercitare la professione duri per periodi superiori ai due mesi, dietro comprovata documentazione medica, potrà essere concesso, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo che spetterà al beneficiario all'esito degli accertamenti sanitari.
La Cassa forense, esaminata la domanda ed espletati tutti gli accertamenti medici, ove sussistono tutti i requisiti, erogherà una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dalle comunicazioni reddituali degli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime due dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi.
L'indennizzo non è cumulabile con altri tipi di prestazioni assistenziali.
Note
[1] Art 14, lett. a1) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.
[2] Art. 433 c.c.:
«All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».
[3] Art. 1201 c.c.:
«Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.