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Avvocati: chi paga l'infortunio?

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L'avvocato, l'infortunio e l'impossibilità di svolgere la professione forense

La legge disciplina l'infortunio dei lavoratori. In buona sostanza quando a causa di un evento traumatico occorso durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente subisce una lesione fisica che gli provoca un'inabilità permanente o temporanea o la morte, interviene un sistema di assicurazione obbligatoria che eroga a favore del lavoratore o dei familiari superstiti prestazioni indennitarie.

E se fosse l'avvocato a infortunarsi, cosa accade?

Nelle ipotesi di cui stiamo discorrendo, è prevista una prestazione assistenziale, erogata dalla Cassa forense, a favore del professionista infortunato [1].

Ma vediamo come gli avvocati possono beneficiare di tale prestazione.

Requisiti e presupposti per ottenere la prestazione per infortuni

I beneficiari di tale tipo di assistenza sono:

  • gli avvocati iscritti all'albo, non pensionati, in regola con le comunicazioni reddituali e i pagamenti dei contributi alla Cassa forense, che, a causa di un infortunio o di una malattia verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi;
  • in caso di decesso dell'iscritto, a seguito dell'infortunio o della malattia, i familiari conviventi e a carico dell'avvocato, quali il coniuge, i figli e, in mancanza, i soggetti di cui all'art. 433 c.c. [2]

La domanda:

  • può essere inoltrata alla Cassa forense anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine d'appartenenza o, nell'ipotesi in cui venga presentata da un familiare, per il tramite del Consiglio dell'Ordine competente relativamente al luogo di residenza del richiedente;
  • deve essere corredata i) di tutta la documentazione giustificativa, ossia di tutta la certificazione sanitaria comprovante il periodo di inabilità o di malattia e l'incidenza di esso sull'attività professionale; ii) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/200), attestante l'impossibilità a esercitare la professione a causa dell'infortunio o della malattia;
  • deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'infortunio o dal verificarsi della malattia che ha determinato l'impossibilità assoluta di esercitare la professione.

L'avvocato deve anche dichiarare se per lo stesso infortunio ha già beneficiato di un risarcimento danni. In tali casi, l'iscritto deve impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti ai sensi dell'art. 1201 c.c. [3]. 

L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:

  • dal ricevimento della domanda;
  • dalla data di ricevimento dell'integrazione della domanda nel caso in cui questa fosse risultata incompleta.

Nell'ipotesi in cui l'impossibilità assoluta di esercitare la professione duri per periodi superiori ai due mesi, dietro comprovata documentazione medica, potrà essere concesso, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo che spetterà al beneficiario all'esito degli accertamenti sanitari.

La Cassa forense, esaminata la domanda ed espletati tutti gli accertamenti medici, ove sussistono tutti i requisiti, erogherà una diaria giornaliera pari a 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dalle comunicazioni reddituali degli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime due dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi.

L'indennizzo non è cumulabile con altri tipi di prestazioni assistenziali.

Note

    [1] Art 14, lett. a1) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.

[2] Art. 433 c.c.:

«All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

[3] Art. 1201 c.c.:

    «Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento».

 

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