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Autosufficienza economica del figlio: condizione necessaria per la revoca dell´obbligo di mantenimento

Se il figlio è economicamente autosufficiente, viene meno l´obbligo, in capo al padre, di versargli il contributo di mantenimento.
Questo è quanto stabilito dai Supremi Giudici, Sezione I Civile, con Sentenza n. 13354 del 2017 del 26 maggio, con la quale gli stessi hanno revocato l´obbligo del padre di fornire il proprio contribuito al mantenimento del figlio, anche se, in parziale accoglimento rispetto a quanto richiesto dallo stesso, il quale domandava anche la restituzione di alcuni mesi di mantenimento regolarmente versato, nella convinzione che il figlio anche "illo tempore", potesse essere ritenuto comunque economicamente autosufficiente.
Nello specifico, con ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione, il padre chiedeva al Tribunale di Civitavecchia, l´eliminazione dell´assegno di mantenimento per il figlio dal settembre 2006, nonché la condanna dei resistenti in solido alla restituzione della somma di Euro. 2.602,90, relativa a quanto versato da ottobre 2006 a settembre 2007.
Di contro, i resistenti chiedevano il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 17/11/09, pronunciava il divorzio dei coniugi, disponendo assegno divorzile per la moglie per l´importo di Euro. 250,00 mensili e un contributo paterno per il mantenimento dei figli di Euro 100,00 mensili, ciascuno.
In sede di Appello il padre ribadiva le richieste avanzate in primo grado chiedendo, tra l´altro, la revoca dell´assegnazione della casa coniugale e la revoca dell´assegno per i figli ritenuti economicamente autosufficienti.
La Corte di Appello di Roma riconosceva il diritto della donna all´assegno divorzile, che confermava in Euro. 250,00 mensili, rideterminandolo in Euro. 450,00 mensili con decorrenza dal gennaio 2010; revocava il contributo paterno per i figli a decorrere da gennaio 2010; revocava l´assegnazione alla moglie della casa coniugale.
Ricorreva per Cassazione il marito.
In tale sede, si poteva evincere la risposta dei giudici, secondo i quali era da riconoscersi l´autosufficienza economica dei figli, ma soltanto dal gennaio 2010, e non dalla domanda del padre.
Il giudice a quo chiariva che i figli stessi, fino al 2010, non svolgevano attività lavorativa stabile e, in particolare, uno dei due, era titolare di un contratto di apprendistato. Da quella data - afferma il giudice a quo - essi svolgevano regolare attività lavorativa e, seppur con contratti a termine e con guadagni contenuti, risultavano comunque autosufficienti economicamente.
Infatti, chiariva la Corte, che l´obbligo incombente sul padre, viene meno solo allorquando il figli si siano effettivamente stabilizzati lavorativamente ed economicamente, escludendo che tale stabilizzazione avesse potuto palesarsi, nel caso di specie, in un periodo precedente, periodo per il quale appunto, come accennato, il padre chiedeva il rimborso, essendo allora uno dei giovani, titolare solo di un contratto di lavoro di apprendistato.
A ciò conseguiva la revoca dell´assegnazione della casa coniugale alla moglie, che essa affermava essere di proprietà comune con il marito.
Per le ragioni su esposte, venivano rigettati i motivi del ricorso incidentale, attinenti al contributo per il mantenimento dei figli, da parte del padre, e all´assegnazione della casa coniugale.
Conclusivamente, la Cassazione rigettava entrambi i ricorsi.
Alessandra Garozzo, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Catania, nell´anno 2005.
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