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Ecco le Linee Guida per la redazione degli atti processuali civili, di parte e del giudice: chiarezza e sinteticità i principi

L´Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile ha approvato un documento nel quale vengono proposte delle Linee Guida per la redazione degli atti processuali civili, di parte e del giudice all´insegna della chiarezza e della sinteticità.

Linee guida 2017 per la redazione degli atti e dei provvedimenti. Sulla base delle indicazioni del protocollo d´intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015 per la redazione dei ricorsi in materia civile e tributaria, l´Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, riunitasi a Roma dal 19 al 21 maggio scorso, ha proposto delle Linee Guida per la redazione degli atti e dei provvedimenti in maniera chiara e sintetica, pubblicate dall´Ordine degli avvocati di Milano insieme ai relativi allegati.
Le linee guida. Parole d´ordine chiarezza e sinteticità. Il mancato rispetto delle Linee Guida, viene precisato nel documento, non è motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell´atto. Lo scopo di tale elaborazione è, infatti, quello di proporre delle regole uniformi per la redazione degli atti processuali civili, sia di parte che del giudice, all´insegna della chiarezza e sinteticità. Per chiarezza si intende l´agevole comprensione del testo, che, come si legge nel documento, «deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive». Mentre, «l´essenza della sinteticità», secondo la definizione tratta da Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900, «non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l´ampiezza dell´atto che le veicola».
I principi chiave. In maniera dettagliata, dunque, le Linee Guida proposte fissano alcuni principi chiave condivisi da avvocati e magistrati «all´insegna della "chiarezza e sinteticità" e del dialogo nel processo», che potranno essere perfezionati ed integrati sulla base delle sollecitazioni raccolte dagli organi istituzionali, destinatari del documento approvato dall´Assemblea.

1.Contenuto degli atti. La struttura dell´atto è bene che segua uno schema logico delle argomentazioni e quello cronologico dell´esposizione dei fatti. Si invita a curare la struttura dell´atto anche sotto il profilo grafico, formulandolo in paragrafi distinti.
2.Prospetto di sintesi. La previsione di un abstract (sommario) iniziale è raccomandato soprattutto per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo.
3.Elementi essenziali dell´atto. L´indice, la numerazione delle pagine e l´elenco ragionato dei documenti, tutti volti ad una più agile fruizione del testo, diventano patrimonio culturale comune e carattere standard.
4.Collegamenti ipertestuali. Per poter navigare fra le varie parti dell´atto e poterlo collegare con risorse esterne, depositate nel rispetto delle preclusioni processuali, quali atti precedenti, documenti, immagini, filmati.
5.Caratteri grafici, corpo e stile. Si adottano i criteri di cui allo schema del Protocollo d´intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17 dicembre 2015.
6.Richiami a dottrina e giurisprudenza. La collocazione tipica dei richiami è nelle note a piè di pagina: mentre la giurisprudenza di legittimità è facilmente reperibile dal lettore, l´esame di quella di merito dovrebbe essere permesso mediante l´espressa indicazione della pubblicazione e le decisioni inedite dovrebbero essere prodotte integralmente.
7.Verbalizzazione delle udienze. Per accelerare la conduzione dell´udienza, contenuti standard dei verbali e l´utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile) possono essere un valido strumento. La discussione tra le parti ed il giudice, verbalizzata in udienza, è essenziale ai fini della concentrazione del processo.
8.Le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Al di fuori delle ipotesi previste dalla norma può essere consentito l´uso argomentativo della memoria, eventualmente per una concisa, migliore definizione del thema decidendum, qualora sia stato il giudice a richiedere chiarimenti ovvero abbia posto all´esame delle parti questioni rilevate d´ufficio.
9.Precisazione delle conclusioni. Per il più spedito svolgimento del processo l´Ufficio può disporre che la precisazione delle conclusioni, da compiersi in udienza, sia preceduta (o "sostenuta") dal loro deposito , indicando in quale atto processuale esse siano state originariamente precisate.
10.Provvedimenti decisori del giudice. Seguono lo schema degli atti di parte e il dispositivo risponde a principi di liquidità ed eseguibilità.
11.Liquidazione delle spese. È contenuta in apposito punto della motivazione, sulla base di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese, anche tenendo conto della sinteticità e chiarezza degli atti (l´osservanza del principio della sinteticità è valutabile come uno dei parametri inerenti al criterio del «pregio dell´attività difensiva»).
12.Atti e provvedimenti in appello. Seguono le medesime regole dei punti precedenti. Verranno riportati i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell´appello. Nell´intestazione dell´atto di appello è espressamente indicata l´eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, che viene trattata in apposito paragrafo, sia quanto al fumus sia quanto al periculum.
Insieme alle Linee Guida sono stati presentati due allegati. L´allegato A elenca una serie di "suggerimenti tecnici" utili alla Redazione di un atto, al fine di agevolarne la sua comprensione; l´allegato B mette a confronto i due modelli (Protocollo d´intesa fra CNF, Cassazione e Avvocatura generale del 17 dicembre 2015 e decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016) indicando, nella colonna centrale, i criteri redazionali individuati dal Protocollo del 2015, richiamati dal punto 5 delle Linee Guida elaborate dall´Assemblea dell´Osservatorio.
(Fonte: www.ilprocessocivile.it)

 

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