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Atti emulativi: l'abuso del diritto di proprietà. In punto le precisazioni della giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 833 c.c.

Atti emulativi: «Il diritto di proprietà consente al titolare di un bene di servirsi della cosa e di disporre del suo diritto, trasferendolo ad altri o creando diritti altrui sulla cosa. Egli può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato. La pretesa del proprietario è protetta contro chiunque la violi (mediante norme del codice penale e con le azioni civili)». Sussistono, tuttavia, dei limiti alla facoltà di godimento del proprietario. Quello generale è rappresentato dal divieto di atti emulativi (Cass. civ., n. 6823/2013), ossia il proprietario non può compiere atti con lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.

Gli elementi oggettivo e soggettivo nel compimento degli atti emulativi: «Per aversi un atto emulativo occorre il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario, e di un elemento soggettivo, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestie ad altri» (Cass., n. 13732/2005; n. 5421/2001; n. 6949/1999, richiamate da Tribunale Ivrea, sentenza 3 agosto 2016). Perché sussista l'elemento oggettivo, occorre che:

  • il proprietario sia mosso dallo scopo di arrecare danno o molestia al vicino;
  • il comportamento del proprietario non abbia altre finalità di ordine economico e morale (Cass., n. 5066/1986)) e di utilità per sé (Tribunale Ivrea, sentenza 3 agosto 2016).

Ne consegue che ove ricorre un'utilità anche di gran lunga minore rispetto alla molestia o al danno causato al vicino (Cass., n. 4777/1977), il carattere emulativo dell'atto dovrà essere escluso (Tribunale Ivrea, sentenza 3 agosto 2016).

La difesa del proprio diritto reale, ad esempio, esclude la configurabilità del carattere emulativo dell'atto (Cass., n. 164/1981, n. 173/1983, n. 1209/12, richiamate da Cass. civ., n. 27916/2018), perché in questo caso si tratterebbe di un atto compiuto nell'interesse del proprietario. In punto, si fa rilevare che è da escludere che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (cfr. Cass., n. 1209/2016, richiamata da Tribunale Pesaro, sentenza 8 giugno 2017) per escludere o meno il carattere emulativo di un atto. 

Casi di atti emulativi e non: È stato ritenuto che sussistono entrambi gli elementi e che quindi costituisce atto emulativo il caso in cui:

  • vengano stesi il bucato e i tappeti in modo da oscurare la finestra dell'appartamento sottostante, pur essendo «possibile utilizzare altre posizioni o, comunque, stendere in modo da evitare l'oscuramento delle aperture sottostanti» (cfr. Tribunale Genova, sentenza 3 gennaio 2006, richiamata da Tribunale Pesaro, sentenza 8 giugno 2017);
  • venga installato «sul muro di recinzione del fabbricato comune un contenitore avente l'aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino» (Cass. n. 5421/2001, richiamata da Tribunale Pesaro, sentenza 8 giugno 2017);
  • vengano posizionate pezze maleodoranti sulla siepe al confine non in modo da comporre uno spaventapasseri per allontanare i colombi che nidificano nella vegetazione, ma su un'asta soprastante la siepe in direzione della proprietà del vicino. In questo caso la posizione di tali stracci, non risultando utile a cacciare i volatili, corrisponderebbe a un esercizio del diritto di proprietà da parte del proprietario privo di utilità per lo stesso e tale da integrare un atto emulativo (Tribunale Pesaro, sentenza 8 giugno 2017).

Non è stato ritenuto che sussista il carattere emulativo nelle ipotesi in cui:

  • sia creato un terrapieno in un terreno agricolo anche quando detto terrapieno causi una compromissione della facoltà di godimento del proprietario confinante. E ciò in considerazione del fatto che in questo caso non si ravvisa abuso del diritto (Cass. civ., n. 6823/2013);
  •  un condomino pretenda «il ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall'assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini - nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari - delle opere necessarie a tale ripristino sia l'eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo» (Cass. civ., n. 1209/2016);
  • il proprietario, nell'assolvere al suo diritto di recingere il fondo, abbia comunque continuato a consentire l'altrui passaggio (Tribunale Nocera Inferiore, sentenza 19 marzo 2012);
  • il proprietario abbia sostituito la siepe con un muro di cemento e tale muro assolva alla stessa funzione di quella assolta dalla siepe, ossia garantire la privacy (Cass. civ., n. 3598/2012);
  • il proprietario sopraelevi un muro comune. In questo caso, la sopraelevazione costituisce diritto potestativo di ciascun proprietario e non costituisce abuso del diritto, purché detta facoltà non sia fatta valere per puro intento emulativo o al fine di eliminare eventuali altrui diritti di vedute (Cass., n. 6407/94, richiamata da Corte d'Appello Napoli, sentenza 12 giugno 2009).

 

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