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Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente

scritto da Avv. Rosalba Sblendorio
Con sentenza n. 24300 del 16 ottobre 2017, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di un´associazione di pesca sportiva dilettantistica che aveva impugnato, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, una deliberazione di Giunta regionale rilasciata ad una società per la realizzazione di un impianto idroelettrico.
In particolare, la predetta associazione riteneva che il progetto approvato con quella delibera fosse in contrasto con:
- le norme provinciali sul deflusso minimo vitale;
- l´art. 42 delle norme tecniche d´attuazione del piano di tutela delle acque.
Orbene la Corte di Cassazione, investita del caso in esame, a seguito di ricorso presentato dalla suddetta associazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque, ha ritenuto che la ricorrente non fosse portatrice di interessi diffusi e pertanto non legittimata a ricorrere per la tutela dell´equilibrio idrico e biologico, atteso che, tra i fini dello statuto della stessa associazione ricorrente, la tutela ambientale risultava solo occasionale ed indiretta, "nella misura in cui la relativa lesione potesse incidere sull´esercizio della pesca sportiva".
Secondo le Sezioni Unite, infatti, perché un´associazione possa agire per la tutela di interessi collettivi e diffusi, è necessario che sia investita di un riconoscimento normativo in tal senso o, qualora l´associazione agisca in giudizio, invocando la tutela di quegli interessi, è opportuno che vi sia un accertamento giudiziale sulle finalità statutarie dell´associazione stessa. In particolare, tra le finalità di quest´ultima, la tutela degli interessi diffusi deve risultare contemplata nel suo statuto in modo concreto quanto all´oggetto e alla durata e non in via meramente occasionale ed eventuale, come appunto nel caso di specie.
Peraltro, a parere della Suprema Corte, la legittimazione attiva di un´associazione di pesca sportiva dilettantistica in un giudizio per la tutela ambientale non può essere desunta neanche dal fatto che i) l´ente per ottenere la concessione di pesca sportiva dalla provincia si sia obbligata ad esercitare la vigilanza ittica, in quanto tale attività è solo un obbligo a carico dell´ente che non implica l´attribuzione di un potere di agire per la tutela di interessi diffusi; ii) l´ente si sia affiliato alla federazione nazionale corrispondente, riconosciuta dal Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio ex art. 13, Legge 346/1986 come associazione di protezione ambientale, in quanto tale riconoscimento non può estendersi oltre la volontà del legislatore e quindi nei confronti di eventuali affiliati.
A queste argomentazioni, la Suprema Corte aggiunge che la carenza di legittimazione della ricorrente discende anche da due circostanze:
a) gli associati dell´ente non presentavano uno stabile collegamento con il territorio interessato dal progetto regionale, in quanto l´iscrizione all´associazione era aperta a tutti coloro che volessero praticare la pesca;
b) l´attività dell´ente era finalizzata al corretto esercizio della pesca, ma su di essa la costruzione dell´impianto, di cui al progetto regionale, avrebbe potuto, solo in via ipotetica, avere un impatto negativo.
Diverso sarebbe stato il caso in cui, l´associazione ricorrente, anziché invocare la tutela dell´integrità ambientale, avesse agito per la tutela di un suo interesse legittimo, come è avvenuto in altro caso precedentemente sottoposto all´attenzione delle Sezioni Unite, richiamato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza in esame (cfr. Cass. S.U. n. 15140 del 28/11/2001).
Tanto sarebbe stato sufficiente per escludere la carenza di legittimazione attiva dell´ente e garantire l´esame nel merito dell´impugnazione della deliberazione regionale.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.
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