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Assegno divorzile svincolato dal tenore di vita pregresso

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 Nel caso di ex moglie disoccupata e senza effettive possibilità lavorative, in quanto priva di specifiche qualifiche professionali spendibili, e quindi nella totale impossibilità di continuare a condurre il tenore di vita avuto nel corso della relazione matrimoniale, i Supremi Giudici di Cassazione, VI Sezione Civile, con la recente ordinanza n. 14231/18, avuto riguardo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui viene invocato il tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno divorzile, dichiarano del tutto infondata la richiesta dell' ex moglie volta ad avere un assegno più cospicuo tale da consentirle di mantenere il tenore di vita pregresso; ciò, sulla base dell'assunto per cui l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev'essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.

Proprio in base a questo presupposto i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono, confermando la decisione dei Giudici territoriali con cui all'ex moglie viene riconosciuto un assegno divorzile molto modesto, di sole 200 euro mensili, che il tenore di vita goduto prima del divorzio non può essere invocato come parametro per la determinazione dell'assegno divorzile.

 Secondo la donna, invece, i Giudici di Appello non avrebbero tenuto nella giusta considerazione la circostanza che tra le parti esiste una elevata disparità economica ed il fatto che alla stessa è precluso il mantenimento del precedente tenore di vita essendo disoccupata, sfornita di redditi propri e senza abitazione, essendo stata venduta dal marito il "tetto matrimoniale" .

Anche questa volta gli Ermellini non ritengono fondate le richieste delle donna, ispirandosi piuttosto al principio in base al quale l'assegno di mantenimento ha una precipua funzione assistenziale e non può certamente essere finalizzato a garantire alle ex mogli il medesimo tenore di vita di cui hanno goduto durante il matrimonio.

In tal senso secondo il Supremo Collegio, l'unico parametro di riferimento per determinare l'assegno divorzile è quello relativo all'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge più debole che si dimostri dunque privo di autosufficienza economica; ciò in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità emerso con memorabili sentenze ( Sentenze 11504 del 2017 e 4793 del 2017) tra cui la Sentenza 4793 del 2017 ( c.d. Sentenza Berlusconi) tutte antesignane delle successive sentenze in materie.

 In dottrina ed in giurisprudenza infatti, in particolare a seguito dei detti arresti giurisprudenziali, si afferma, infatti, con sempre maggior vigore il principio dell'autosufficienza ed autodeterminazione economica in aperto contrasto col principio guida precedente volto aprioristicamente alla tutela del coniuge più debole.

L'assegno divorzile, seguendo una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 5 comma 6 legge 898 del 1970 trova giustificazione, dunque, solo nel caso di effettiva necessità economica causata da una situazione di mancata autosufficienza economica dell'ex coniuge .

Le svantaggiate e precarie condizioni economiche dell'ex moglie non possono infatti condizionare vita natural durante l'ex marito che deve versarle solo il minimo necessario.

L'uomo non può certamente farsi carico della mancanza di qualifiche professionali in capo alla donna né tanto meno del fatto che la donna non abbia un alloggio certo.

In ogni caso pure a voler ritenere che la donna carente di mezzi di sussistenza propri, abbia voluto fare riferimento al nuovo parametro richiesto di mancata autosufficienza economica, lo avrebbe fatto in maniera errata, sollecitando ai Giudici di Cassazione una valutazione nel merito della vicenda, ossia un nuovo apprezzamento dei fatti, già effettuata e comunque preclusa in sede di legittimità.

Per tutte queste ragioni i Supremi Giudici di Cassazioni, non aderendo alle argomentazioni proposte dalla donna, respingono il ricordo dell'ex moglie, ritenendolo del tutto infondato e condannano la stessa al pagamento delle spese processuali.

Si allega ordinanza.

Alessandra Garozzo 

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