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ASSEGNO DIVORZILE: NATURA E “RATIO” DEL SUO RICONOSCIMENTO

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Il Tribunale di Treviso facendo propria la celebre sentenza del 2018 delle SU in tema di assegno divorzile lo nega ad una giovane donna che aveva fondato la propria domanda sul divario economico con l'ex marito.

Infatti anche di fronte ad un importante divario economico lo stesso non comporta di per sé il riconoscimento dell'assegno su detto che, come i Supremi Giudici insegnano, ha una doppia natura ossia alimentare- assistenziale ed allo stesso tempo perequativa e compensativa.

In relazione alla natura giuridica dell'assegno è stata infatti superata la vecchia tesi della funzione eminentemente assistenziale a vantaggio del criterio composito su richiamato. 

Nel caso in esame la donna argentina, laureata di giovane età richiedeva il detto assegno sul detto presupposto incurante del fatto che la sua giovane età le avrebbe consentito di lavorare (anche se la stessa inverosimilmente sosteneva di non trovare lavoro per le difficoltà dovute alla lingua, nonostante abitasse ormai da anni in Italia); che il matrimonio aveva avuto una breve durata e non erano nati dei figli; che di fatto non avesse contribuito all'incremento del patrimonio familiare e non si fosse minimamente "sacrificata" per la famiglia.

Tutte queste ragioni assieme al fatto che l'ex marito avesse comunque già versato a titolo di mero mantenimento 15.000,00 hanno portato il Giudice istruttore a negare il detto assegno proprio facendo riferimento ai principi su detti enunciati più volte dai Supremi Giudici di Cassazione, volti a valorizzare l'autodeterminazione ed autosufficienza dei coniugi nella gestione della vita post- matrimoniale. 

In buona sostanza viene certamente ammesso l'assegno, in linea di principio, ma, va contestualizzato e riconosciuto per il tempo necessario a consentire al coniuge meno abbiente una vita dignitosa, consentendogli la ricerca di una occupazione.

Quindi bisogna certamente valutare il divario economico delle parti ma bisogna anche sondare le ragioni che stanno alla base di tali divario, ritenuto che, se tale differenza è frutto anche dei sacrifici del richiedente in quel caso l'assegno sarò riconosciuto, mentre, non sarà riconosciuto  in casi come quello in esame dove tutti gli elementi assieme alla mancanza assoluta di sacrificio da parte della giovane donna portano al non riconoscimento dell'assegno.

Si allega Sentenza 

 

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