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Appalti pubblici e omesso pagamento imposte: no a esclusione operatore se è tempestivo l'impegno a ottemperarvi

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L'esclusione dalla gara d'appalto pubblico di un concorrente può essere giustificata quando quest'ultimo sia incorso in gravi violazioni consistenti nell'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a euro 5.000,00. In tali casi, tuttavia, sebbene la stazione appaltante sia vincolata alle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate, l'esclusione non può operare «allorché il concorrente si sia impegnato in modo vincolante a pagare il debito, conseguendo il provvedimento di rateizzazione, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda» di partecipazione alla gara.

Questo è quanto ha statuito il Tar Veneto con sentenza n. 1195 del 7 dicembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Con avviso per la manifestazione di interesse, l'ente comunale ha indetto la procedura telematica RdO (richiesta di offerta), effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione hardware dei server dipartimentali del Comune. Tra gli operatori economici concorrenti che hanno presentato l'offerta vi è la ricorrente. È accaduto che in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che a carico della ricorrente sussistevano delle violazioni definitivamente accertate e per le quali sono state emesse due cartelle di pagamento. A fronte di tali informazioni, il Comune ha disposto: 

  • l'esclusione dalla procedura di gara della ricorrente per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
  • ha disposto l'affidamento del servizio ad altra concorrente.

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, deducendone l'illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità e/o inefficacia in quanto:

  • in relazione a una cartella di pagamento, ha presentato istanza di rateizzazione, accolta dall'Agenzia delle Entrate anteriormente alla data di indizione della procedura e al termine di presentazione delle offerte;
  • in relazione all'altra cartella di pagamento il debito è di Euro 64,92, ossia di gran lunga inferiore alla soglia di Euro 5.000,00; soglia questa prevista dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e necessaria per definire l'omesso pagamento di un'imposta o di una tassa come una grave violazione.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar

Innanzitutto, i Giudici amministrativi partono dall'esame dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui «un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (ossia di euro 5.000,00, ndr). Tale esclusione, tuttavia, non si applica se l'operatore economico ottemperi ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi al pagamento delle imposte o delle tasse prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a una procedura d'appalto. Questo sta a significare che anche in presenza di istanza di rateizzazione, l'esclusione di cui all'art. 80 su citato non opera. In punto, però l'Adunanza Plenaria ha chiarito che, per rendere inapplicabile l'esclusione in questione, non è sufficiente che detta istanza sia solo presentata. Infatti, occorre che l'operatore economico, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto, abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione o la dilazione del debito tributario (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15; cfr., ex multis: T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 204). Ciò premesso, tornando al caso di specie, è stato dimostrato che la ricorrente ha conseguito in riferimento a una cartella di pagamento:

  • l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario prima dell'indizione della procedura di gara:
  • lo sgravio della stessa prima dei provvedimenti di esclusione e dell'aggiudicazione.

Con riguardo all'altra cartella di pagamento, il debito tributario è risultato di importo di gran lunga inferiore alla soglia che giustificherebbe l'esclusione da una procedura d'appalto per gravi violazioni. Da tanto, ad avviso del Tar, appare evidente che l'art. 80 innanzi menzionato e quindi l'esclusione dalla procedura per gravi violazioni non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie in esame. Con l'ovvia conseguenza che l'impugnazione della ricorrente è stata ritenuta fondata e, per tal verso, è stata accolta. 

 

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