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Antimafia, mercato e assicurazioni, cambia risoluzione stragiudiziale liti

Probabilmente l´ultima riunione del consiglio dei ministri, quella tenutasi il 16 maggio, al termine della quale sono stati assunti una serie di provvedimenti importanti, tra i quali l´attuazione della riforma del codice antimafia, è una serie di ricevimenti di regolamenti comunitari, in ordine in particolare agli abusi di mercato, ai settori della pesca e dell´Agricoltura e alle assicurazioni, con una modifica, in termini ancora non sufficientemente precisati, anche delle modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".
Di seguito le principali misure introdotte, con l´indicazione dei Ministeri proponenti.
1. Incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei curatori fallimentari
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell´articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Ministero della giustizia)
Il decreto, approvato su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
In attuazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega, il testo prevede:
-l´incompatibilità delle figure già elencate per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all´ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l´incarico;
-la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l´ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Tutela del lavoro nell´ambito delle imprese sequestrate e confiscate
Tutela del lavoro nell´ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell´articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il decreto, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, introduce disposizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l´emersione del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell´intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l´accesso all´integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
Le nuove disposizioni sono volte a sostenere la continuazione o la ripresa dell´attività delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con l´obiettivo di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e di offrire un´opportunità concreta di lavoro, nonché di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite, evitando che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo così rilevanti costi economici e sociali.
In particolare, il decreto introduce una serie di misure di sostegno:
-uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi nel triennio;
-una indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di quattro mesi e pari alla metà dell´importo massimo mensile della indennità di disoccupazione;
l´estensione delle misure di agevolazione per le imprese, previste dalla legge n. 208 del 2015.
Il decreto introduce poi specifiche regole per le imprese sequestrate e confiscate in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale. Sono, infine, previsti flussi di comunicazione tra le autorità amministrative, l´autorità giudiziaria, il Prefetto e l´INPS, per garantire la completa informazione di tutti gli enti interessati.Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all´attuazione e all´adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei.
Di seguito nel dettaglio alcuni dei decreti approvati, con l´indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.
Trattamento e circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali
Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame definitivo)
Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell´autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.
Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l´obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.
In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.
Inoltre, riguardo ai diritti dell´interessato (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), il testo prevede che rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l´esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. In ambito giudiziario, la tutela degli interessati è quindi assicurata, per le parti, dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all´interno del procedimento penale, anche con riguardo ai dati personali necessariamente oggetto di trattamento, assicurando quindi la possibilità di limitare l´esercizio dei diritti dell´interessato, conformemente alle esigenze di prevenzione, di indagine e processuali. Per garantire i diritti in ambito giudiziario anche con riferimento ai terzi, si è previsto uno speciale procedimento attraverso il quale qualsiasi interessato, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.
In materia di sicurezza del trattamento, si prevede come obbligatoria anche per l´autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell´ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l´adozione, da parte della Commissione dell´Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.
Il decreto individua nel Garante nazionale l´autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall´autorità giudiziaria nell´esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, per quanto riguarda la violazione delle nuove norme, il testo prevede sanzioni amministrative (che nei casi più gravi possono estendersi da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illegittime.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. Abusi di mercato
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Presidenza del Consiglio e Ministero dell´economia e delle finanze – esame preliminare)
Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto "regolamento MAR").
Nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali l´insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l´attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.
Il regolamento MAR, in parte innovando quanto già disciplinato dalla citata direttiva, prevede fra l´altro:
-l´estensione dell´ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark);
-la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
-l´estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (Algotrading e High Frequency Trading);
-la nozione di "informazione privilegiata" e l´obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
-il mantenimento dell´elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l´obbligo di notifica all´emittente e all´autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
-le semplificazioni per gli emittenti quotati su un mercato di crescita per le PMI, quali la possibilità per l´emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l´esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell´elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.
Il decreto, nell´adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:
-le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all´autorità;
-le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;
-le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
-la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all´autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;
le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.
Distribuzione assicurativa
Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame definitivo)
Il decreto introduce significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2016/97 in materia.
Il decreto interviene in materia di:
-risoluzione stragiudiziale delle controversie;
-organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
-coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
-modifica dell´impianto sanzionatorio di imprese e distributori.
Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E´ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l´ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d´investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.
E´ previsto che l´IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.
Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

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