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Amministratore di società: dichiarazione annuale omessa e sequestro casa coniugale

GEN5-2

Riferimenti normativi: Art.2639 c.c. - Artt.4-5-10 quater -12 bis D.Lgs.n.74/2000

Focus: Chiunque venga meno agli obblighi fiscali può essere indagato per i reati correlati, se l'evasione fiscale è rilevante, con conseguente preventiva confisca dei beni.Nel caso in cui sia indagato, per delitti fiscali, un amministratore di fatto di alcune società è legittimo, dunque, il sequestro preventivo della casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione personale? Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2862 del 30/10/2018, depositata il 22 gennaio 2019, come di seguito enunciato.

Principi generali: Amministratore di fatto è colui che si occupa di tutte le attività di gestione della società in maniera sistematica e non occasionale. L'amministratore di fatto è stato equiparato a quello di diritto in occasione della riforma del diritto societario (art.2639 c.c. introdotto con il D.Lgs.n.6/2003).In buona sostanza egli svolge le funzioni che derivano dalla qualifica di amministratore di diritto,nonostante non sia stato investito formalmente con la carica di amministratore societario ed è, solitamente, il vero proprietario dell'impresa direttamente responsabile dei reati tributari. Tra i reati tributari, ascrivibili al legale rappresentante o all'amministratore di fatto di società, rientrano l'omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando una delle singole imposte è superiore a 30.000 euro (art.4 e art. 5, comma 1, Decreto Legislativo n.74/2000), ed il mancato versamento delle somme dovute indebitamente utilizzando, in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.241/1997, crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a 50.000 euro (art.10-quater Decreto Legislativo n.74/2000 e succ.mod. con D.Lgs. n.58/2015). In caso di condanna per i predetti delitti, l'art.12 bis del D.Lgs.n.74/2000 prevede la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni, deve essere, però, riferito all'ammontare dell'imposta evasa " penalmente rilevante". Solo in tal caso costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale derivante direttamente dalla condotta illecita.

La sanzione della confisca per equivalente è stata introdotta, tra i reati tributari, dall'art.1, comma 143, della L. n.244/2007, che ha esteso il campo di operatività dell'art.322 ter c.p. anche per alcune fattispecie di reato di cui al D.Lgs.n.74/2000. 

Confisca per equivalente di bene immobile intestato al coniuge terzo estraneo al reato: Annosa questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la legittimità del sequestro preventivo di un bene nella "disponibilità" della persona indagata, e, tuttavia, intestato ad un terzo estraneo al reato. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per disponibilità deve intendersi << la relazione con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, non la formale titolarità del diritto di proprietà>> (Cass., sez.III,n.15210/2012). Di conseguenza, l'uso di un bene da parte di un coniuge dimostra che questi ne ha la disponibilità ma non consente di escludere ipso facto la signoria sul medesimo da parte dell'altro coniuge. Solo se tra i coniugi vige la separazione dei beni, quello non sottoposto ad indagini potrà fondatamente invocare la disponibilità di mezzi patrimoniali propri per "salvare" il bene di cui risulta intestatario (Cass., sez.III, n.11497/205, Cass. sent.n.53671/2018).Così come può essere invocata dal coniuge estraneo al reato l'esistenza di un decreto di omologazione di separazione consensuale non trascritto al momento del sequestro preventivo.In tal caso, come statuito dalla Corte di Cassazione, con sent.n.58327 del 18/5/2018, depositata il 27/12/2018, in presenza di reato ascritto, ex art.2 D.Lgs.n.74/2000, al coniuge conferente, il predetto decreto di omologazione, anche se non trascritto, comporta l'immediato trasferimento del bene al coniuge assegnatario.

Sentenza Cass. n. 2862 del 22 gennaio 2019: Nel caso di specie, l'amministratore di fatto di alcune società veniva indagato per diversi anni di imposta per il reato di omessa presentazione di dichiarazione annuale e per il reato di indebita compensazione, ex artt.4 -5- 10 quater del D.Lgs.n.74/2000. 

Il Gip, su richiesta della Procura, disponeva il sequestro preventivo su alcuni beni mobili e immobili nella disponibilità dell'amministratore.La misura del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei suddetti beni per equivalente, era confermata dal Tribunale del riesame di Milano. Avverso tale provvedimento l'indagato ricorreva per Cassazione eccependo, tra l'altro, l'illegittimità della misura cautelare su un immobile di cui aveva perso la disponibilità in sede di separazione con il proprio coniuge.L'immobile in questione è l'abitazione assegnata, in sede di accordi per separazione personale, alla moglie e alle figlie minorenni della coppia.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, secondo cui, << essendo stato espressamente finalizzato il sequestro a garantire la successiva eventuale confisca per equivalente (misura di sicurezza a carattere sanzionatorio, con la quale non si intende colpire direttamente i beni che abbiano costituito il prezzo o il profitto del reato commesso, quanto rendere improduttiva la sua commissione, sottraendo all'autore il controvalore del vantaggio realizzato attraverso quello)>>, il fatto che << i beni oggetto di sequestro non siano in diretto rapporto con i reati ipoteticamente realizzati è fattore del tutto fisiologico e privo di qualsivoglia significato in relazione a un eventuale vizio del provvedimento cautelare in questione>>. In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo della casa coniugale per non essere venuta meno la disponibilità del bene in capo al conferente.

 

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