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Alunni interessati al servizio mensa e non: devono condividere il locale refettorio, no a separazione

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Si torna a parlare di consumo di alimenti domestici a scuola. In punto, il Tar Lazio, con sentenza n. 7814 del 7 luglio 2020 ha stabilito che «deve essere riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa, che portano i cibi da casa , il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Le ricorrenti hanno agito dinanzi al Tar per:

  • impugnare la circolare dirigenziale emessa dalla scuola frequentata dai loro figli minori, nonché, in minima parte, per impugnare il "Regolamento consumazione pasto domestico per gli alunni della scuola primaria iscritti al tempo pieno" «nella parte in cui viene imposta la divisione del refettorio in aree separate, l'una destinata ai minori clienti del servizio, l'altra ai minori autorefezionanti»;
  • chiedere l'accertamento del diritto soggettivo dei figli a consumare i propri pasti preparati a casa nel locale adibito a refettorio, unitamente agli altri compagni di classe che usufruiscono del servizio mensa, al fine di consentire ai predetti figli la piena condivisione dei contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa. E ciò ovviamente sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei docenti;
  • chiedere la conseguente condanna della dirigente scolastica all'attivazione di tutte le misure e di tutti gli accorgimenti di legge necessari per consentire detta condivisione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dell'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar.

Il Tar ritiene il ricorso proposto dalle ricorrenti fondato.

Analizziamo le motivazioni.

Secondo i Giudici amministrativi, l'orario stabilito per la mensa, quando è condiviso da tutti i membri della classe, costituisce un momento essenziale:

  • «di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali;
  • di confronto degli studenti con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza tempo mensa. In buona sostanza il tempo in questione è a tutti gli effetti tempo scuola».

Dall'orario stabilito per la mensa va tenuto distinto il servizio mensa previsto dal D.M. 31 dicembre 1983. Si tratta di un servizio locale che è attivato su richiesta degli interessati ed è «oneroso, facoltativo per l'Ente Locale, libero anche di non erogarlo, per l'utenza, libera di non servirsene. Tale facoltatività è confermata dal recente D.Lgs. n. 63 del 2017, il cui art. 6 prevede che i servizi di mensa sono attivabili a richiesta degli interessati». Da tanto, appare evidente che il sevizio mensa non ha nulla a che vedere con il tempo mensa che è un momento educativo e formativo che prescinde dalla ristorazione scolastica e dall'obbligo di condividere lo stesso cibo. Se si facesse coincidere il tempo mensa con detto obbligo, si avrebbe una violazione del diritto costituzionale alla scelta alimentare; diritto, questo, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost., di cui l'autorefezione ne è esplicazione. 

 Né dalla scelta di non avvalersi del servizio mensa, peraltro, deve discendere l'isolamento dello studente al momento della consumazione del pasto domestico perché in tal caso verrebbe violato un altro diritto, ossia il diritto di ciascun alunno alla socializzazione che il momento della consumazione dei pasti favorisce notevolmente.

Impedire allo studente autorefezionante la condivisione del tempo mensa con gli altri studenti che invece hanno optato per la fruizione del servizio refettorio:

  • equivarrebbe a negare al primo il diritto a «partecipare al " tempo mensa" quale segmento del complessivo progetto educativo»;
  • renderebbe la fruizione della refezione scolastica una necessità, il cui relativo servizio, non assicurando una scelta alternativa, si trasformerebbe in servizio obbligatorio.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ad avviso del Tar, pertanto, «deve essere riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare». In tali casi il dirigente e il corpo docente dovranno vigilare sui minori per evitare scambi di cibi tra un alunno e l'altro. Una vigilanza, questa, identica a quella che il corpo docente deve prestare durante l'orario mattutino della ricreazione. Il fatto che, nel caso di specie, come riferito genericamente dall'amministrazione scolastica, il locale refettorio risulterebbe inidoneo a consentire tale condivisione, non concerne il focus della questione in esame, riguardando la materia di gestione del rischio nei luoghi di lavoro. Con l'ovvia conseguenza che è compito del dirigente scolastico a determinare gli strumenti e le misure idonee a eliminare i rischi insiti nel locale refettorio. In forza di tali considerazioni, quindi, il Tar ha ritenuto di accogliere il ricorso e di annullare gli atti impugnati con conseguente riconoscimento del diritto dei minori autorefezionanti a essere ammessi a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel locale refettorio. 

 

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