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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

CASS15

Con la sentenza n. 23176, depositata lo scorso 30 luglio e qui in commento, la Corte ha precisato che, anche in caso di atti che determinano il trasferimento effettivo di un cespite immobiliare, è possibile che si configuri il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/00.

Nel caso di specie, infatti, l'imputato era stato condannato per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per avere alienato simulatamente alla moglie un appartamento con garage, unico bene a lui intestato, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

L'imputato deduceva nel proprio ricorso per Cassazione come fosse insussistente l'elemento psicologico previsto dalla disposizione sanzionatoria applicata in quanto i giudici avrebbero basato la loro decisione sulla mera presunzione che l'imputato fosse venuto a conoscenza dell'accesso presso la sede della società da parte della Guardia di Finanza e, di conseguenza, avesse deciso per tale motivo di trasferire il bene alla propria moglie, con la finalità di ridurre le garanzie.

Tuttavia nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato che l'imputato era consapevole della pretesa tributaria vantata dal Fisco nei suoi confronti perchè nel periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione fiscale. 


La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile precisando che "il delitto previsto al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria."

In conclusione, dunque, non è ostativo alla configurazione della fattispecie delittuosa in oggetto il fatto che l'atto dispositivo sia effettivo purchè sia connotato da elementi di inganno o di artificio ovvero sia tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. 

 

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