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Alienazione parentale e diritto al risarcimento del figlio

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Con la recente Ordinanza n. 13400 del 2019 i Supremi Giudici di Cassazione hanno ancora un volta affermato l'importanza del principio della bigenitorialità condannando il comportamento ostruzionistico di una donna che non collaborava a favorire gli incontri tra il figlio ed il padre, incurante delle modalità previste dal Giudice per gli incontri tra i due.

Il rapporto di alta conflittualità col marito ha portato la donna ad allontanare il figlio dal padre, ledendo in tal modo il diritto alla bigenitorialità ormai da tempo prevalente rispetto all'anacronistico principio della "maternal preference". 

I Supremi Giudici ribadendo, quanto già affermato nel caso "de quo" dai giudici di "seconde cure", precisano come il figlio abbia il diritto di frequentare in maniera significativa ( e non certamente nella misura di tre incontri biennali, come accaduto nel caso di specie) anche il genitore presso il quale non è collocato, preservando ed intensificando in tal modo l'indissolubile vincolo familiare.

Il figlio di genitori separati, in buona sostanza, a prescindere dall'eventuale conflittualità tra gli stessi, non può essere privato del diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi .

Fondamentalmente nel caso sottoposto all'esame dei Supremi Giudici si assiste alla conferma di quanto già affermato in Corte d'Appello, dove i Giudici, diversamente da quanto deciso dal Tribunale in prima istanza , accolgono il ricorso proposto dal padre, ampliando «le modalità di incontro» genitore-figlio, ritenendo comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore , nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre.

In tale prospettiva viene anche sanzionata tale condotta posta in essere dalla ricorrente nei confronti del padre con l'irrogazione dell'esemplare condanna «a pagare la somma di 5mila euro a favore del figlio a titolo di risarcimento dei danni a lui provocati per la lesione del diritto alla bigenitorialità» .

Per tale motivo i Giudici di Piazza Cavour rigettano il ricorso della madre condannandola al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

Si allega ordinanza 

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