Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Affidamento dei figli minori, SC: “Prescrivere al genitore un percorso terapeutico viola il suo diritto all’autodeterminazione”

Imagoeconomica_1513458

Con l'ordinanza n. 18222 depositata lo scorso 5 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'affidamento di una bambina, ha statuito l'illegittimità di un provvedimento con cui i giudici di merito avevano imposto alla mamma di intraprendere un percorso psicoterapico al fine di superare le criticità riscontrate nell'esercizio del ruolo genitoriale.

Si è difatti precisato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Terni prescriveva ad una madre, in causa con il marito per l'affidamento della loro figlia minore, di intraprendere con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le criticità riscontrate nell'esercizio del ruolo genitoriale. 

Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Perugia confermava il suindicato provvedimento, precisando come il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita, soprattutto se tali statuizioni sono fondate su valutazioni tecniche di esperti.

Tuttavia, nell'ottica di dover contemperare due diritti di rango costituzionale (ovvero quello del genitore di autodeterminazione e di scelta circa la propria salute e quello del minore ad un percorso di sana crescita), i giudici di secondo grado precisavano che la predetta prescrizione del Tribunale – sebbene disposta nell'esclusivo interesse del minore, in quanto funzionale al superamento delle criticità emerse nel rapporto madre-figlia – doveva essere interpretata quale invito giudiziale rivolto alla madre, che rimaneva libera di accoglierlo o disattenderlo.

Inoltre, si disponeva che i Servizi Sociali assicurassero alla minore l'assistenza domiciliare presso l'abitazione materna e che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile la prendesse in carico al fine di garantirle uno spazio di ascolto e verificare la possibilità di riavvicinamento con il padre.

Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte di merito per violazione dell'art. 32 della Costituzione, evidenziando come la prescrizione imposta – sotto le mentite spoglie di un "invito giudiziale" – imponesse un vero e proprio obbligo di intraprendere un percorso terapeutico, incidendo così sulla sua libertà di autodeterminazione e obbligandola a sottoporsi a trattamenti che la Carta Costituzionale considera, invece, incoercibili. 

 La Cassazione condivide le difese formulate dalla mamma.

Secondo gli Ermellini, infatti, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini – pur dando atto che il decreto impugnato non imponga un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto con la figlia – evidenziano come quell' invito giudiziale integra, senza dubbio, una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 Cost..

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Giustizia in saldo, Ordine Roma dichiara guerra a ...
Ripresa procedimento notificatorio, il notificante...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito