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Adozione: non va esclusa se gli zii vivono all’estero

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Con l'ordinanza n. 31672 depositata lo scorso 4 dicembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha rigettato la richiesta di una zia, residente in Francia, che chiedeva l'affidamento della propria nipote.

Si è difatti precisato che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione della sentenza con cui il Tribunale dei Minorenni di Brescia dichiarava lo stato di adottabilità di una bambina.

A sostegno della propria decisione il collegio giudicantepur dando atto della disponibilità degli zii paterni di adottare la nipote o di prenderla in affidamento - rilevava, sulla base degli elementi acquisiti, che non vi fosse coesione familiare e solidità di rapporti tra la minore e gli zii paterni, essendo questi ultimi residenti all'estero.

Proponevano appello gli zii, dolendosi perché avevano manifestato la loro disponibilità di occuparsi della bambina non appena si era concretizzata la situazione di abbandono della piccola, allorquando la madre, a fronte della previsione della sua dimissione dalla Comunità ove viveva con la figlia, aveva inopinatamente deciso di abbandonare definitivamente la Comunità, ivi lasciando la minore. Rilevavano, inoltre, come nei primi anni di vita della bambina, gli incontri con la famiglia paterna erano avvenuti in maniera adeguata alla distanza logistica. 

La Corte di Appello di Brescia, sezione minorenni, confermava la decisone del giudice di primo grado.

Avverso la decisione, proponeva ricorso per Cassazione la zia, lamentando falsa applicazione della legge italiana sulle adozioni nonché della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, della Convenzione di Strasburgo, della Carta dei Diritti fondamentali della UE.

In particolare deduceva come, nel caso di specie, fossero insussistenti le condizioni di abbandono morale e materiale della minore (proprio per la presenza di parenti entro il quarto grado che avevano mantenuto rapporti significativi con la bambina) e, di contro, andasse salvaguardato il suo superiore interesse a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivideva il legame parentale, la nazionalità e la cultura.

Alla luce di tanto, ribadiva come la significatività del legame parentale non poteva escludersi solo perché era mancata un'intensa frequentazione, essendo rilevante il rapporto parentale, da valutarsi all'attualità e in base a dati oggettivi, dati, tra le altre cose dall'acclarata partecipazione degli zii al procedimento, ove erano intervenuti personalmente, affrontando significative spese di viaggio dalla Francia all'Italia e sostenendo spese per l'interprete.

La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.

La Corte evidenzia come lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.

Difatti l'art. 12 della legge n. 184/1983 impone espressamente al giudice di vagliare la significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado, al fine di verificarne l'idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell'affidamento dei minori; tale vaglio va effettuato anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l'impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte territoriale, attenendosi ai principi di diritto sopra rilevati, aveva accertato l'insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e gli zii paterni, essendo emerso che questi ultimi, prima della dichiarazione di disponibilità, non avevano intrattenuto relazioni significative con la minore, a causa della loro residenza all'estero.

A riprova dell'assenza di relazione significative si è dato peso alla circostanza per cui, durante il periodo in cui la bambina era stata presa in carico dai Servizi sociali per avviare un progetto comunitario assieme alla madre, nessun tentativo avevano fatto gli zii di incontrare la minore, ad ulteriore dimostrazione dell'insussistenza di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso con compensazione delle spese.

 

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