Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la sentenza n. 1065 dello scorso 17 febbraio, la sezione II del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione per la costruzione, in assenza del preventivo rilascio di un permesso di costruire, di una piccola tettoia stabilmente ancorata al suolo e dotata di autonomia funzionale.
Respingendo le tesi del proprietario, che eccepiva la mancata applicazione, in luogo della misura demolitoria, della sanzione pecuniaria, implicando la rimozione della tettoia pregiudizio per la parte di edificio regolarmente assentita, il Tar ha precisato che le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione.
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione di una tettoia con travi e pilastri in legno per una superficie totale di circa 32 mq costruita in assenza di titolo edilizio.
La tettoia era stata costruita per realizzare una copertura finalizzata alla protezione di alcuni impianti tecnologici sottostanti e consisteva in travi e pilastri di legno, con copertura di perline di legno e tegole poggiante, la parte più bassa di circa 2.20 ml sul muro di confine e la parte più alta, di circa 4.00 ml sul fabbricato adiacente.
Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'area chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, evidenziando come il Comune non avrebbe potuto disporre la demolizione, trattandosi di una semplice copertura e comunque avrebbe dovuto valutare, in alternativa l'applicazione di misure sanzionatorie di tipo pecuniario ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 380/2001, implicando la rimozione della tettoia pregiudizio per la parte di edificio regolarmente assentita.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
Il Collegio Amministrativo ricorda che le disposizioni dell' art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell'originario ordine di demolizione.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come correttamente il Comune abbia adottato il provvedimento repressivo della demolizione, potendo sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria solo in una fase successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.