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Abuso delle condizioni di inferiorità psichica: condanna per lo zio che sfrutta la nipote maltrattata dalla famiglia

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Con la pronuncia n. 35196 dello scorso 1 agosto, la Cassazione, III sezione penale, ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitto ad uno zio che, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della nipote, sfruttava la delicata situazione familiare della giovane ragazza per ottenere da costei rapporti sessuali.

Si è difatti specificato che l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica è configurabile nel caso di vittima che, in ragione della sua età minore e condizioni familiari (privo di figure genitoriali di riferimento) diventa un vero e proprio strumento di piacere nelle mani dell'agente, che può piegarla alle proprie voglie sessuali attraverso una condotta subdola e persuasiva, senza la necessità di porre in essere condotte di tipo intimidatorio e/o costrittivo.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di cui all' art. 609 bis, comma 2, n. 1 c.p., per avere indotto la nipote, minore degli anni quattordici, a compiere e subire atti sessuali consistiti in baci, toccamenti e rapporti sessuali completi, mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica della ragazza.

Durante il dibattimento, veniva accertato – attraverso le dichiarazioni della minore e quelle, de relato, rese dall'educatrice e dalle ex insegnanti di scuola che avevano ricevuto le confidenze della persona offesa – che l'uomo aveva avuto un rapporto sessuale completo con la ragazza che, priva di entrambe le figure genitoriali, maltrattata dalla zia convivente, trascurata dagli altri familiari e bisognosa di attenzioni, aveva trovato nello zio l'unica figura familiare che le prestava cura. 

Per tali fatti, la Corte di appello di Torino condannava l'uomo alla pena di tre anni e otto mesi quattro di reclusione, contestandogli l'aggravante dell'abuso delle condizioni di inferiorità psichica della ragazza: secondo i giudicanti, infatti, l'uomo aveva sfruttato la delicata situazione familiare della giovane ed inesperta ragazza – caratterizzata dall'anaffettività e dall'assenza di protezione da parte dei familiari conviventi – per ottenere da costei rapporti sessuali.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato si doleva per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica della minore: l'uomo, infatti, censurava la mancanza stessa dei presupposti normativi necessari per ritenere sussistenti tale stato di approfittamento, in quanto assente quel quid pluris richiesto per l'integrazione dell'abuso dell'inferiorità psichica.

La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato.

In punto di diritto la Corte premette che l'abuso di inferiorità psichica consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che, a causa della sua vulnerabilità connessa all'inferiorità psichica, viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali. 

In relazione all'inferiorità psichica, essa ben può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale; si è difatti specificato che l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica è configurabile nel caso di vittima che, in ragione della sua età minore e condizioni familiari (privo di figure genitoriali di riferimento) diventa un vero e proprio strumento di piacere nelle mani dell'agente, che può piegarla alle proprie voglie sessuali attraverso una condotta subdola e persuasiva, senza la necessità di porre in essere condotte di tipo intimidatorio e/o costrittivo.

Ne deriva che la condizione di inferiorità richiesta dall'art. 609 bis c.p., non può essere dedotta semplicemente dalla condizione di minore infraquattordicenne della parte offesa, dovendo, al contrario, sussistere il quid pluris richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero l'induzione mediante abuso dell'inferiorità fisica o psichica: la minore età della vittima ben può concorrere a qualificare "l'abuso", allorchè con un'opera di persuasione subdola in presenza di circostanze ambientali e familiari, l'agente induca ad aderire al compimento di atti sessuali e/o a subirli, così da strumentalizzare ed abusare della menomata situazione in cui la vittima minore versa.

La sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione di tali principi: i giudici di merito – lungi dal ritenere che le condizioni di inferiorità psichica ex art. 609, comma 2, n. 1 c.p. si estrinsecassero nella sola minore età – hanno rintracciato quel quid pluris nelle peculiari condizioni familiari della ragazza, maltrattata dalla zia, trascurata dagli altri familiari e bisognosa di attenzioni.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 

 

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