Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Com'è noto, ormai, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione può sostituire la citazione in giudizio del terzo davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 543 c.p.c. con l'ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede, a norma dell'art. 72-bis del D.P..R. n. 602/73. Potranno essere oggetto di tale pignoramento i ricavi da affitti non corrisposte, depositi in conti corrente e somme presso terzi che soggiacciono al termine di 15 giorni dalla notifica e quelle a scadere alle rispettive scadenze, e le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e le restanti somme alle rispettive scadenze.
Recentemente una interessante massima della Cassazione: nell'ordinanza n. 30214 depositata il 16 novembre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al caso in cui il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento.
La questione nasce dal fatto che il procedimento può avere buon esito, come intuibile, solo se vi è la collaborazione del terzo; se per qualunque ragione quest'ultimo non esegue il pagamento nei termini sopra richiamati, non è possibile ottenere coattivamente le somme sulla base del solo atto ex art. 72-bis, ma è necessario tornare al modello ordinario di pignoramento presso terzi, regolato dall'art. 543 c.p.c., come espressamente prevede l'art. 72 comma 2 del DPR 602/73.
Secondo la Cassazione inoltre, una volta superato il termine per il pagamento senza che il pagamento sia stato effettuato, il vincolo perde automaticamente efficacia. La soluzione prospettata evita il crearsi di situazioni di vincolo sine die sul credito del contribuente; l'idea di un pignoramento destinato a durare senza limiti temporali, magari in attesa di un'opposizione del debitore – come prospettato dall'Agenzia delle Entrate – contrasta con i principi generali dell'esecuzione forzata. Dunque il pignoramento presso terzi decade.
La pronuncia è interessante anche per quanto concerne le sospensioni previste dal Legislatore in epoca emergenziale. Secondo i giudici di legittimità il termine di sessanta giorni soggiace alla sospensione dell'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020 di 85 giorni, che riguarda in generale i termini relativi a tutte le attività di riscossione e non trova dunque applicazione la sospensione emergenziale.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.