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L'attività dell'avvocato nello studio legale di grandi dimensioni

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Fonte: https://www.cfnews.it/

Con sentenza n.28274 del 4 novembre 2024 la Corte di Cassazione, ha affrontato il tema della qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività professionale svolta da una avvocato all'interno di uno Studio legale di grandi dimensioni, in cui operano professionisti associati e non.

I fatti di causa

Un avvocato ha collaborato per 13 anni in uno Studio legale, costituito da un'associazione professionale di 50 soci e 296 professionisti, iscritti all'albo degli avvocati, all'albo dei dottori commercialisti o al registro dei praticanti avvocati, con 95 dipendenti a supporto dell'attività professionale in varie sedi.

La Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, ha escluso la natura subordinata del rapporto intercorso tra l'avvocato e il suddetto Studio legale multidisciplinare, ritenendo, invece, la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo nell'ambito di prestazioni a contenuto professionale.

L'avvocato ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

In relazione al rapporto di subordinazione, la Corte di Cassazione, ripercorrendo il costante orientamento di legittimità, ha ricordato che "la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della eteroorganizzazione della prestazione" (Cass. n. 5389 del 1994; n. 9894 del 2005; n. 3594 del 2011; n. 22634 del 2019). 

 Peraltro, l'attività professionale dell'avvocato è costituita da prestazioni professionali che per loro natura non richiedono l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 3594 del 2011), con la conseguenza che può essere riconosciuto il vincolo della subordinazione dei professionisti in ragione dell'obbligo dei medesimi di attenersi ad una organizzazione, comprensiva di turni e ferie, unilateralmente predisposta da parte datoriale e ad essi imposta (cfr. sentenza n. 10043 del 2004; ordinanza n. 26558 del 2024).

Nel caso di specie, sono stati analizzati diversi aspetti, quali:

  • le regole organizzative dello Studio,
  • l'obbligo di esclusiva,
  • il rapporto con i clienti,
  • l'utilizzo degli strumenti informatici, delle risorse umane e materiali dello Studio,
  • la previsione di un compenso fisso,
  • l'impegno temporale richiesto all'avvocato e
  • gli eventuali controlli sullo stesso.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che tutte le regole relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse dello Studio (locali, strumenti informatici ecc.) da parte dei professionisti, le regole sul funzionamento del rapporto con i clienti e il connesso obbligo di esclusiva

  • costituiscono un sistema organizzato all'interno del quale il singolo avvocato decide di prestare la propria attività professionale, accettando alcune limitazioni in cambio di altrettante agevolazioni e prerogative e
  • rispondono alle esigenze di coordinamento dell'attività dei tanti professionisti che vi operano, nessuno dei quali è svincolato dalla loro osservanza.  

 In particolare, per quanto concerne l'obbligo di esclusiva o condizione di monocommittenza, è stato rilevato che

  • tutti gli incarichi di difesa e assistenza legale sono acquisiti dallo Studio e da questo distribuiti ai singoli professionisti;
  • tutti i professionisti, compresi i soci, lavorano per lo Studio, che in via esclusiva intrattiene i rapporti contrattuali con i clienti ed emette le fatture nei confronti degli stessi;
  • tutti i professionisti hanno un obbligo di esclusiva, nel senso che non possono gestire una propria clientela collaterale a quella dello Studio, ma possono proporre nuovi clienti e partecipare ai ricavi provenienti dalle relative pratiche.

Quanto all'impegno temporale, è stato ritenuto che le tempistiche indicate nelle e-mail rispondessero alla necessità, insita nell'attività di avvocato di rispettare i termini processuali e le cadenze temporali e non a un potere conformativo dello Studio sulla prestazione professionale dell'avvocato.

Pertanto, poiché che nel caso di specie,

  • il ricorrente ha svolto la professione forense in modo libero, autonomo e indipendente, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello Studio;
  • l'avvocato non è mai stato vincolato dalle determinazioni dello Studio, potendo dissentire dalle stesse nonché assumere iniziative personali, esprimere proprie considerazioni sulle questioni trattate nel confronto con i colleghi dello Studio ed essere interpellato personalmente e a volte anche esclusivamente sia dai clienti che dai procuratori delle controparti,

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

 

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