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Whistelblower (art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001). Sintesi delle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione

Premessa. L’Autorità anticorruzione ha reso note le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, in gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2015), indicando una disciplina applicativa della c.d. legge Severino (legge n. 190/2012, art. 1, comma 51), così come integrata dal decreto legge n. 90 del 2014, che ha previsto l’invio delle segnalazioni anche all’Autorità anticorruzione.

Finalità delle linee guida. Scopo delle linee guida, in attesa di ulteriori modifiche della normativa, è quello di esplicitare le modalità attraverso le quali i dipendenti pubblici potranno denunciare, in forma non anonima, gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, garantendo al tempo stesso la tutela della riservatezza e la protezione contro possibili forme di ritorsione. Rimane ferma la possibilità per l’Anac di valutare anche le altre segnalazioni, se debitamente circonstanziate, provenienti da cittadini ovvero in forma anonima.

Ambito di applicazione. La disciplina in materia si applica a tutte le amministrazioni pubbliche (ivi compresi tutti gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali e gli enti pubblici economici) e alle diverse categorie di dipendenti pubblici (inclusi quelli con rapporto di lavoro di diritto privato). Sarebbe auspicabile l’estensione in futuro di tale disciplina anche ad altre figure professionali che svolgono la propria attività all’interno dei pubblici uffici (collaboratori, consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche etc). Rimangono invece esclusi dall’ambito di applicazione i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., sono tenuti all’obbligo di denuncia anche con riferimento ad episodi di corruzione.

Oggetto della denuncia, nella ricostruzione effettuata dall’Autorità, sono non solo i delitti contro la pubblica amministrazione ( corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche “le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonchè i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo”. Le denunce devono comunque essere il più possibile circonstanziate e non basate esclusivamente su voci e sospetti.

Tutela della riservatezza. E’ essenziale garantire la garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva (ad esempio, nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti attraverso i quali risalire all’identità del segnalante). E a tal fine dovranno essere predisposte tutte le indispensabili cautele da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che è il naturale destinatario di tali denunce, e dei dipendenti chiamati a gestirle. La conservazione e catalogazione delle segnalazioni assume valore non soltanto con riferimento al caso concreto ma anche per una più generale ricostruzione delle aree critiche sulle quali intervenire in modo preventivo.

Come già detto, colui che effettua le segnalazioni deve essere protetto da eventuali ritorsioni. Tale protezione non trova applicazione nei casi di informazioni false rese con dolo o colpa: secondo l’Anac, la protezione dovrebbe cessare a seguito di una sentenza di primo grado di condanna per calunnia o diffamazione. In caso di procedimento disciplinare nei confronti del dipendente segnalato, questi avrà diritto di conoscere l’identità del segnalante solo se la contestazione nei suoi confronti si basa esclusivamente sulla denuncia dell’altro dipendente pubblico e tale elemento è assolutamente indispensabile per la sua difesa; la decisione sul punto da parte del responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari deve essere adeguatamente motivata.

Attività parlamentare. L’Autorità anticorruzione ha sottolineato la necessità di perfezionare la normativa esistente anche in occasione dell’audizione promossa dalle Commissioni Giustizia e Lavoro della Camera sull’AC 1751 (Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico), finalizzato ad assicurare una protezione da possibili discriminazioni del dipendente, sia pubblico che privato, che segnala illeciti ovvero gravi irregolarità sul luogo di lavoro (leggi questa scheda). Per approfondimenti vedi il dossier del Servizio Studi della Camera.

Fonte: Ap

 

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