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T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 29/09/2015, n. 834

Nell´ipotesi in cui lo straniero sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legislazione in materia di stupefacenti, trattandosi di un automatico impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di un´autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, non vi è spazio né in sede amministrativa né giurisdizionale di valutarne il carattere episodico, dovendo comunque osservarsi che la tipologia dell´attività criminale indicata impone necessariamente di ritenere sussistente una minaccia per l´ordine e la sicurezza pubblica anche in base alle disposizioni - vincolanti per ogni Stato firmatario ed i suoi organi interni - di cui all´art. 96, c. 2, lett. a) e b) della Convenzione di applicazione dell´accordo di Schengen, relativo all´eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, prevedendo tali norme di diritto comunitario - sovraordinato agli ordinamenti interni dei singoli Stati contraenti - che sussiste una tale minaccia quando sia intervenuta nei confronti di uno straniero extracomunitario una condanna «per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno» nonché, ex art. 71 del medesimo plesso normativo, ogniqualvolta si ricada in tema di attività criminali connesse al traffico di sostanze stupefacenti: diversamente opinando, ciò comporterebbe una evidente violazione del diritto comunitario europeo da parte dello Stato contraente eventualmente inadempiente.

 

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