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Visto per motivi di studio, si al diniego se l'ente di formazione è accreditato solo al MIUR

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Con sentenza n. 12612 pubblicata il 31/12/2018, il Tar Lazio si occupa di diniego di visto per motivi di studio. Al riguardo, secondo i Giudici amministrativi, il visto può essere negato quando l'ente presso cui si intende seguire un corso di formazione è accreditato solo al MIUR e non anche alla Regione.

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

Il ricorrente, straniero e studente di scuola nel suo Paese d'origine, ha presentato, presso l'ambasciata d'Italia, richiesta per ottenere il rilascio del visto d'ingresso nel nostro Paese, per motivi di studio. In buona sostanza egli avrebbe dovuto seguire in Italia un corso per la formazione professionale per "Chef". L'ambasciata ha rigettato tale istanza in quanto, a suo dire:

  • tra la sua formazione scolastica e il corso che il ricorrente avrebbe voluto frequentare in Italia non c'è coerenza;
  • non ha dimostrato la provenienza delle sue possibilità economiche;
  • la struttura che ha organizzato tale corso non è una struttura accreditata presso la Regione.

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

I Giudici amministrativi rilevano che il diniego impugnato dal ricorrente è fondato su molti motivi che hanno indotto l'ambasciata a negare il visto. In questi casi, il Tar sposa l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui, per ragioni di economia processuale, quando è ritenuto fondato uno dei motivi a sostegno del provvedimento, non si procede ad esaminare gli altri motivi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29-02-2016, n. 5 "Nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre"). 

Orbene, nel caso di specie, secondo i Giudici amministrativi il requisito del mancato accreditamento regionale da parte della struttura presso cui il ricorrente avrebbe dovuto frequentare il corso costituisce un motivo idoneo per assorbire le altre censure sollevate.

Ma ripercorriamo in punto la normativa vigente.

L'art. 44 bis del D.P.R. n. 249/1999, comma 5, stabilisce che lo straniero che intende frequentare un corso di formazione professionale in Italia, deve ottenere il rilascio del visto di studio. Tuttavia affinché nulla osti al rilascio del suddetto visto è necessario che l'ente che organizza il corso sia accreditato.

A cosa serve l'accreditamento? Con l'accreditamento, in buona sostanza, la frequentazione dei corsi organizzati dagli enti di formazione accreditati consente il riconoscimento della qualifica conseguita o, comunque, la certificazione delle competenze acquisite.

In punto, è opportuno anche richiamare l'art. 142, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 112/1998, che, in rifermento all'accreditamento, stabilisce che:

  • lo Stato definisce i requisiti minimi per l'accreditamento;
  • l'accordo Stato- Regioni, nell'introdurre un sistema di accreditamento sulla base di standard predefiniti dei soggetti che intendono realizzare attività formative e orientative, sancisce che "l'accreditamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a ciascuna sede operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a tipologie di attività".

Da quanto detto, appare chiaro che non è sufficiente il solo accreditamento al MIUR, essendo importante anche l'accreditamento presso la Regione. Infatti con quest'ultimo tipo di accreditamento l'ente di formazione;

  • ottiene un riconoscimento ufficiale di idoneità;
  • se ottiene detto riconoscimento, dimostra i) di avere i requisiti richiesti dalla legge, quali l'affidabilità e la qualità, ii) di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge;
  • viene inserito in un apposito albo regionale degli enti accreditati.

In forza di quanto sin qui detto, è evidente che l'accreditamento presso la Regione garantisce che l'ente di formazione ha superato positivamente il giudizio di conformità che attribuisce all'ente stesso maggiore credibilità rispetto agli enti che non beneficiano dell'accreditamento. Orbene, tornando al caso in esame, l'ente di formazione presso cui il ricorrente avrebbe dovuto seguire il corso di formazione da "Chef" è accreditato solo presso il MIUR e non anche presso la Regione. Tanto basta, secondo i Giudici amministrativi, a giustificare il diniego del visto per motivi di studio. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente. 

 

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