Se l´imputato decede prima che la sentenza passi in giudicato, cessano il rapporto processuale penale e quello civile inserito in questo.
A tale conclusione la III sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 47894/17 depositata il 18 Ottobre.
Imputato per lesioni personali e violenza sessuale, il protagonista della vicenda vedeva una condanna in primo grado e un´assoluzione in secondo, perché il fatto non sussiste, ma un evento, di certo più risolutivo, gli impediva di assistere all´ epilogo del caso che nel frattempo giungeva in Cassazione.
Mentre la parte civile, infatti, forte di una lamentata lacunosità nella motivazione, presentava ricorso presso la Suprema Corte, a questa giungeva, tramite memoria del difensore, la comunicazione dell´avvenuto decesso dell´imputato.
Davanti al proposto ricorso e alla comunicazione della morte, la Cassazione si esprimeva per l´inammissibilità del primo, avendo il decesso un effetto estintivo della procura conferita dall´ imputato al suo difensore, il quale si trovava pertanto senza il potere gestorio nei confronti del suo mandante.
Difatti, giurisprudenza costante evidenzia che: "la morte dell´imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile inserito nel primo"
Ciò, spiega la Corte, per il semplice fatto che l´evento morte fa venire meno "il naturale interlocutore" della parte civile.
Diretta conseguenza di tale cessazione è la definitiva preclusione della possibilità, in capo alla stessa parte, di impugnare la sentenza di assoluzione che la Corte di merito pronunciava in suo sfavore.
Unica chance fatta salva quella di rivalersi sugli eredi dell´imputato tramite giudizio autonomo in sede civile nel quale si può rinnovare la pretesa risarcitoria precedentemente avanzata.
Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso con esclusione della condanna alle spese, essendo l´esito del giudizio conseguenza di un evento sopravvenuto non imputabile al ricorrente.
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza