Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Inquadramento normativo: Legge n. 89/2001
L'equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo: Il processo, compreso quello civile, deve avere una ragionevole durata ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi al mancato rispetto del termine ragionevole su menzionato. Chi, pur avendo esperito detti rimedi, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto a una equa riparazione.
Quando è rispettato il termine di durata ragionevole del processo? Il termine di ragionevole durata è rispettato quando:
«Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa».
I rimedi preventivi alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: Nel processo civile, costituisce rimedio preventivo al mancato rispetto della durata ragionevole:
Ove la parte non abbia esperito i rimedi preventivi, non potrà proporre la domanda di equa riparazione. In caso di proposizione, detta domanda sarà dichiarata inammissibile.
L'equa riparazione e il risarcimento del danno: Nel giudizio instaurato per l'accertamento della violazione della ragionevole durata del processo, il giudice valuta non solo la complessità del caso, l'oggetto del giudizio, ma anche il comportamento processuale delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto che è stato convocato in giudizio o abbia contribuito alla definizione di quest'ultimo. Con l'ovvia conseguenza che non avrà diritto all'equa riparazione la parte che:
Si presume che sia stata violata la ragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di:
Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto».
L'equa riparazione e il danno non patrimoniale: Conseguenza normale, sebbene non automatica, della violazione della ragionevole durata del processo è il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico (Cass. civ., n. 7034/2020). Tale danno non si configura come un danno "in re ipsa", ossia un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione in questione. Infatti, «una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente», sempre che non sussistano circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr. Cass., n. 25730/2011, richiamata da Cass. civ., n. 7034/2020). Il danno non patrimoniale, in tema di equa riparazione, è riconosciuto anche alle persone giuridiche, «a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche» (Cass. civ., n. 7034/2020).
Come si determina la misura dell'indennizzo a titolo di equa riparazione? La determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Nella determinazione, il giudice tiene conto dei parametri indicati all'uopo dalla legge. In buona sostanza, verrà liquidato un indennizzo non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale importo andrà incrementato fino:
Andrà, invece, diminuito:
In ogni caso l'importo liquidato non potrà superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice. «Nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, il giudice può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" soltanto là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto» (Cass., n. 12937/2012; Cass., n. 15268/2011, richiamate da Cass. civ., n. 974/2020).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.