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Tutela lavoratori: passaggio dalla concezione patrimonialistica a quella di rispetto della persona

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Inquadramento normativo: Art. 2087 c.c.

La sicurezza sul luogo del lavoro, l'attività lavorativa divenuta pericolosa e la responsabilità del datore di lavoro: L'art. 2087 c.c. stabilisce che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa è una norma:

  • di chiusura del sistema antinfortunistico che si estende a tutte quelle situazioni che, dal punto di vista della tutela delle condizioni del lavoro, non sono espressamente disciplinate da leggi ad hoc (Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021);
  • che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021).

Ne consegue che se un'attività lavorativa diventa successivamente pericolosa, la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore non può né costituire un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né ridursi a una mera violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate. E ciò soprattutto ove il datore di lavoro abbia omesso di predisporre tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio ( s, Cass. nn. 10145/2017, 15156/2011, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021). 

Concezione patrimonialistica dell'individuo e tutela della dignità e salute del lavoratore: Sebbene l'attività produttiva sia anch'essa tutelata dalla Costituzione ai sensi dell'art. 41 Cost., occorre evidenziare che è la stessa Costituzione a subordinare detta tutela all'utilità sociale intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021). Da tanto appare evidente il passaggio da una concezione "patrimonialistica" dell'individuo a quella diversa focalizzata sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute anche nel luogo di lavoro. Un passaggio questo che consente, così, di addivenire alla conclusione che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza necessari a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola oltre alle disposizioni antinfortunistiche e all'art. 2087 c.c. anche l'art. 32 Cost., secondo cui il diritto alla salute è diritto primario e originario dell'individuo (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021). Da queste considerazioni, si può dedurre facilmente che anche al rapporto di lavoro trovano applicazione:

  • i principi di correttezza e buona fede;
  • la clausola concernente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e il relativo dovere del neminem laedere, la cui violazione può consistere anche in un comportamento omissivo, ossia nel non aver impedito un evento.  

    Un obbligo giuridico, quello di impedire l'evento, che può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui. In tali casi sarà considerato responsabile il soggetto che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso (Cass. nn. 8422/1997; 7768/1995, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021).

Il datore di lavoro e la prova liberatoria: In caso di incidente sul luogo di lavoro e di danno subito dal dipendente, il datore di lavoro, per essere esonerato da responsabilità, ha l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi del danno (prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, ossia deve provare di aver adottato adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5255/2021). 

 

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