Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Tutela della maternità, adozioni e affidamenti: indicazioni Inps per la Gestione Separata

Come noto, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
In particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 80 ha introdotto nel T.U. citato gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.
Le misure previste dalle menzionate disposizioni sono state introdotte a carattere sperimentale, per le giornate di astensione riconosciute nell´anno 2015 (art. 26 del decreto legislativo n. 80/2015); per effetto del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 le nuove disposizioni trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti (vedi successivo par. 3).
Con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016 l´Inps ha quindi fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle norme in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni operative già adottate sugli argomenti trattati, in particolare quelle fornite con la circolare INPS n. 47 dell’1 marzo 1999 per le modalità di accredito dei contributi; con la circolare n. 93 del 26 maggio 2003 per la misura ed il calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal decreto ministeriale 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata; con la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 per l’individuazione dei periodi di maternità/paternità indennizzabili.
In allegato, la Circolare


Con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016 l´Inps ha fornito le indicazioni operative in materia di:
indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, iscritti alla Gestione separata, genitori addottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante.
Per saperne di piu:
Vai alla circolare n. 42 del 26 febbraio 2016
Fonte: Inps comunicato del 29.2.2016
La Direzione

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Infortunio di alunno a scuola, la Cassazione: resp...
Concorsi, valutazione titoli concorrenti, importa...

Cerca nel sito