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Legittimo distaccare fornitura di acqua e gas ai condomini morosi

Il condomino che non paga le spese condominiali può essere sanzionato con il "taglio" dell´acqua. Lo ha stabilito, con ordinanza del 3 aprile 2018, il Tribunale civile di Bologna. Una pronuncia, l´ennesima, che ha ritenuto non intangibili i servizi di fornitura di acqua e gas, nel caso in cui, dall´altra parte, sussista un grave inadempimento che si concreti nella persistente morosità nel pagamento delle spese condominiali.
Nella fattispecie culminata con la ordinanza in commento, il condominio, nella persona del suo legale rappresentante, aveva proposto un ricorso d´urgenza con il quale aveva chiesto al giudice monocratico di autorizzare la sospensione delle forniture di gas metano per riscaldamento e per acqua calda, dell´acqua fredda, e il distacco dell´antenna televisiva centralizzata, ai danni di un condomino a causa della sua persistente e grave morosità nell´adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del condominio, creditore di ingenti somme derivanti dall´omesso pagamento dei canoni periodicamente da corrispondere a fronte delle spese sostenute, tra le quali proprio quelle corrispondenti alla somministrazione dei beni e dei servizi di cui al ricorso.
Al termine di un istruttoria rapida e sommaria, ritenuti provati pienamente gli elementi a giustificazione della pretesa, il giudice monocratico ha accolto in toto il ricorso. I condomini che provvedono puntualmente al pagamento degli oneri condominiali da essi dovuti, e che pertanto assolvono le proprie obbligazioni nei confronti del condominio, non sono assolutamente gravati di una sorta di obbligo di solidarietà coattiva nei confronti dei condomini i quali, invece, persistentemente omettono di corrispondere al condominio quanto occorrente per le utilità, i beni e i servizi ad essi garantiti, continuando tuttavia ad utilizzarli, in evidente danno di chi provvede regolarmente al pagamento. Questo, in sintesi, l´iter argomentativo che ha portato alla ordinanza di accoglimento, che pertanto, in una situazione ordinaria, non ha considerato il diritto alla salute talmente preminente su quello di responsabilità da rendere quest´ultimo sostanzialmente inservibile ai fini di una garanzia di corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
L´ordinanza depositata dal Tribunale di Bologna non costituisce certo un unicum nel panorama giurisprudenziale, ma è comunque una tra le più recenti, e soprattutto posteriori all´ingresso nell´ordinamento del dpcm 29 agosto 2016 con il quale il legislatore ha apprestato una norma di tutela ma operante esclusivamente a beneficio degli utenti morosi che, dimostrando lo "stato di disagio economico-sociale", hanno diritto ad un quantitativo minimo di acqua. Mentre, nel caso specifico, il condomino moroso si era sottratto alle proprie obbligazioni senza addurre, nè riuscire a dimostrare processualmente, uno stato di disagio economico sociale che avrebbe potuto neutralizzare la pretesa condominiale.
L´ordinanza è importante quindi perché rappresenta una delle primissime applicazioni di un principio di responsabilità derivante, a contrariis, dalla novella legislativa. In un certo senso, proprio l´ingresso nell´ordinamento della norma di tutela priva di alibi tutti coloro i quali si sottraggono all´adempimento dei propri doveri, e legittima le pesanti sanzioni come quelle richieste nella fattispecie, puntualmente accolte dal tribunale felsineo.

 

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