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Tettoia in legno su lastrico solare, quando non si tratta di opera precaria

Su questo tema si è intrattenuta la Corte di App. di Palermo, Sez. IV, che, con la sentenza 20/05/2016, ha precisato che la natura della opere, risultante dal corredo fotografico acquisito agli atti processuali, indica chiaramente che si tratti di una estesa opera, avente struttura lignea ed elementi di raccordo e di ancoraggio in metallo, destinata, molto probabilmente, ad essere chiusa e completata per essere destinata ad uso abitativo(come si desume dal facile collegamento con il sottostante appartamento di proprietà degli appellanti), la cui realizzazione è stata interrotta soltanto dal tempestivo intervento della polizia edilizia.
Non si tratta quindi, a giudizio della Corte, di opera precaria ed essa è stata realizzata sul lastrico solare, determinando una modificazione dell´andamento dell´altezza dell´edificio e dei prospetti, confinando l´edificio sulla pubblica via.
Tale opera ha, comunque, determinato un aggravio del carico urbanistico cittadino.
Si tratta, infatti, di opera che non si può qualificare come intervento di manutenzione straordinaria o come pertinenza, atteso che costituendo parte integrante dell´edificio ne costituisce l´ampliamento, con la conseguente violazione della norma di cui in rubrica(Cass. sez. III pen., 10.11.2005 n. 40843, Rv. 232363).
E´ stata quindi affermata la responsabilità penale degli imputati.

Segue sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo 4 Sezione Penale

Composta dai Signori:

Presidente - Mario Fontana

Consigliere - Maria Daniela Borsellino

Consigliere - Renato Zichittella

con l´intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott.ssa Sabatino

e con l´assistenza del Cancelliere Maurizio Spinella

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

(///)

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in data 9.4.2015, il Tribunale di Palermo in composizone monocratica ha assolto C.A.M. e S.R., perché il fatto non sussiste, dall´imputazione di avere, in concorso tra loro, realizzato senza permesso di costruire, nella via U.G. n. 51 del Comune di Palermo, sul lastrico solare del piano sesto, scala A, una tettoia in legno avente una superficie di mq. 50 circa ed altezza di m. 3 circa, fissata da bulloni e con copertura in travetti e tavolato in legno, raggiungibile tramite una scala interna già esistente che la collega al sottostante piano appartenente in proprietà agli stessi imputati e, tramite una porta, al vano scala condominiale-fatto accertato in Palermo l´8.10.2012.

Il P.G. ha proposto rituale appello, chiedendo, preliminarmente, la riapertura dell´istruttoria dibattimentale, per l´audizione dei verbalizzanti, onde verificare l´attuale stato dei luoghi e per l´ acquisizione di aero foto più recente, onde verificare eventuale avanzamento dei lavori, lamentando che, dal corredo fotografico in atti, si desume che non si trattasse solo di una copertura di riparo, bensì di una vera e propria piattaforma e copertura in legno con pilastri, finalizzata ad un futuro completamento e che tale opera richiedesse il titolo concessorio per essere realizzata sul lastrico solare, come divisato dal comune di Palermo.

Osserva, criticamente, il P.G. come rimanga inspiegabile il dictum del primo giudice.

Motivi della decisione

L´appello del P.G. è fondato e merita accoglimento.

Il primo giudice ha basato il proprio erroneo convincimento, non supportato da alcuna congrua e logica motivazione, sulla circostanza che era stata esibita alla p.g. una istanza ex art. 20 L.R. n. 4 del 2003 datata 1.8.2011, che era stata respinta perché, secondo quando opinato dalla competente autorità amministrativa, tale manufatto non rientrava nella previsione della suddetta legge e che per esso fosse necessaria la concessione edificatoria e sul risultato della seguenti prove dichiarative.

Il teste di p.g. F. ha dichiarato che la tettoia era fissata al suolo con bulloni e viti ed il teste del G. civile ha dichiarato che non era stata richiesto dagli imputati alcun nulla osta per la esecuzione dei lavori.

Il primo giudice ha motivato che si tratti di struttura precaria, che insiste su proprietà esclusiva degli imputati; che non ha comportato nessun aumento di volume o pregiudizio statico per l´immobile; che era facilmente smontabile e che non ha determinato nessuna modifica strutturale all´immobile, necessitando, quindi, di semplice comunicazione.

Al contrario, dall´esame del fascicolo fotografico in atti e dal risultato delle suddette prove dichiarative, ritiene questa Corte che abbia errato il primo giudice nell´approdare ad un verdetto assolutorio, nonostante il chiaro giudizio espresso dalla competente autorità comunale, che ha ritenuto correttamente non inquadrabile tale opera abusiva nell´alveo dell´art. 20 della L.R. Sicilia n. 4 del 2003.

Invero, la natura della opere, risultante dal corredo fotografico acquisito agli atti processuali, indica chiaramente che si tratti di una estesa opera, avente struttura lignea ed elementi di raccordo e di ancoraggio in metallo, destinata, molto probabilmente, ad essere chiusa e completata per essere destinata ad uso abitativo(come si desume dal facile collegamento con il sottostante appartamento di proprietà degli appellanti), la cui realizzazione è stata interrotta soltanto dal tempestivo intervento della polizia edilizia.

Non si tratta quindi, a giudizio di questa Corte, di opera precaria ed essa è stata realizzata sul lastrico solare, determinando una modificazione dell´andamento dell´altezza dell´edificio e dei prospetti, confinando l´edificio sulla pubblica via, come si desume della foto a colori scattate dalla p.g.

Tale opera ha, comunque, determinato un aggravio del carico urbanistico cittadino.

Si tratta, infatti, di opera che non si può qualificare come intervento di manutenzione straordinaria o come pertinenza, atteso che costituendo parte integrante dell´edificio ne costituisce l´ampliamento, con la conseguente violazione della norma di cui in rubrica(Cass. sez. III pen., 10.11.2005 n. 40843, Rv. 232363).

Va, conseguentemente, riformata integralmente l´appellata sentenza e gli odierni imputati, alla stregua dei criteri direttivi di cui all´art. 133 c.p. e segnatamente dell´intensità del dolo(hanno realizzato l´opera nonostante il precedente diniego dell´autorità amministrativa) e delle conseguenze del reato, vanno condannati ciascuno alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 10.500,00 di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Va, ancora, ordinata la demolizione dell´opera edilizia abusiva.

La pena come sopra inflitta può essere sospesa, alle condizioni e per il termine di legge, in considerazione dello stato di incensuratezza degli imputati e presumendosi fondatamente che gli stessi si asterranno, in futuro, dal commettere ulteriori reati, subordinatamente alla eliminazione dell´opera abusiva, entro giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Può essere concesso agli stessi imputati l´ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Va riservato, infine, il termine di cui in dispositivo, per il deposito della motivazione della sentenza, in considerazione della gravità dell´imputazione.

P.Q.M.

Visto l´art. 605 c.p.p.; in riforma della sentenza resa nei confronti di (...) e (...) dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 9 aprile 2015 ed appellata dal Procuratore Generale, dichiara i predetti (...) e (...) colpevoli del reato agli stessi ascritto, esclusa la continuazione, e condanna ciascuno di essi alla pena di mesi due di arresto ed Euro 10.500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ordina la demolizione delle opere abusive.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.; ordina sospendersi la esecuzione della pena come sopra inflitta ad entrambi gli imputati nei termini ed alle condizioni di legge, subordinando il beneficio alla eliminazione delle opere abusive entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina non farsi menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dei due imputati spedito a richiesta di privati e non per ragioni di diritto elettorale.

Visto l´art. 544, comma 3, c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale saranno depositate le motivazioni della sentenza.

Così deciso in Palermo, il 1 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.

 

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