La determinazione della base imponibile. ll principio ribadito dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nell´ordinanza n. 14676 del 18.7.2016.
Per lungo tempo la questione, giunta nuovamente oggi all´attenzione della Suprema Corte, aveva animato le Commissioni tributarie, alle quali si erano rivolti quei cittadini che avevano ricevuto avvisi di accertamento per la maggior imposta dovuta ai fini ICI (oggi IMU) per terreni divenuti edificabili in base al Piano regolatore adottato dal Comune, ma non ancora approvato dalla Regione e nei casi in cui mancava l´adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Contribuenti arrabbiati, a flotte si recavano in Commissione Tributaria, evidenziando che il loro terreno - seppur qualificato come edificabile dal PRG - di fatto ed in concreto su quest´ultimo non era possibile mettere neppure un "mattone", in mancata dell´approvazione del piano regolatore da parte della Regione oppure in mancanza di strumenti attuativi, con l´assurdo di dover pagare una maggiore imposta su un terreno solo potenzialmente edificabile.
Gli orientamenti giurisprudenziali formatesi inizialmente in materia erano tutt´altro che uniformi fintantoché, a porre fine alla diatriba, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006.
È proprio questo il precedente richiamato dalla Sesta Sezione della Suprema Corte nell´ordinanza n. 14676 del 18.7.2016 che, nel rigettare il ricorso proposto da un contribuente, afferma espressamente come non si possa "rimettere in discussione il principio, espresso dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 30 novembre 2006, n. 25506, secondo cui l´edificabilità di un´area, ai fini dell´applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall´approvazione di esso da parte della Regione e dell´adozione di strumenti urbanistici attuativi, principio di seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte..., in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d´interpretazione autentica dell´art. 2 lett. b) del digs. 504/1992, rappresentata dall´art. 36, comma 2 del d.l. n. 223/2006, come convertito nella legge a 248/2006".
Fonte: Quotidiano p.a., E.Michetti
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