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Tar Sardegna: fascia di rispetto cimiteriale non può subire riduzioni

Lo ha stabilito il T.A.R. della Sardegna, con la Sentenza n. 98/2016 depositata il 3 febbraio 2016, decidendo sul ricorso n. 637 del 2015, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna contro
il Comune di Tortolì, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano - Medio Campidano – Carbonia - Iglesias e Ogliastra.
Con il ricorso veniva richiesto l´annullamento:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Tortolì n. 14/2015, con la quale era stato integrato il Piano Urbanistico del Comune di Tortolì, adottato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3.4.2013 ed era stata disposta la trasmissione alla Regione dei nuovi elaborati del Piano;
- della nota del responsabile dell’Area del Governo del Territorio Edilizia Privata del Comune di Tortolì, in data 23.4.2015, pubblicata sul BURAS n. 24 del 26.5.2015, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale aveva approvato le integrazioni al Piano Urbanistico del Comune di Tortolì;
- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Tortolì, di approvazione definitiva del PUC del 3 aprile 2013 n. 17, e di adozione del 9 aprile 2010 n. 24, nonché dei relativi allegati costituenti il PUC;
- di tutti gli atti ad essi presupposti e connessi.
Nella complessa Sentenza, che ha affrontato e risolto numerose questioni, è stata espresso il principio che la misura della fascia di rispetto cimiteriale è pari a 200 mt e può subire riduzioni soltanto per la costruzione di nuovi impianti cimiteriali o per ampliare gli impianti esistenti.
Il T.A.R. ha prewliminarmente ricordato che l’art. 58 delle NTA definisce le aree di rispetto cimiteriale ma si pone in contrasto con l’art. 338 del TU leggi sanitarie in quanto la misura della fascia di rispetto è pari a 200 metri e può essere ridotta, salvo specifica autorizzazione ASL, solo per la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti e per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico.
Ha poi richiamato l´art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) che stabilisce che:
“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell´impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (...). Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l´ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l´impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un´opera pubblica o all´attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell´area, autorizzando l´ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (...)".
Da quanto sopra, secondo il Collegio, il rilievo della Regione era fondato e meritava accoglimento sia in ordine alla previsione di una ridotta fascia di rispetto (100 m.) sia con riferimento alla mancata indicazione dei casi tassativi in cui può essere derogata la previsione normativa.
Il vincolo cimiteriale, infatti, persegue la finalità di pubblico interesse di assicurare, in primo luogo, condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero e, in secondo luogo, garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura.
Sul punto, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia per la quale “La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall´art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d´inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l´allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all´inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di una area di possibile espansione della cinta cimiteriale (...)" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4403 del 2011).
Di qui l’annullamento dell’art. 58 delle NTA del PUC per quanto in contrasto con l’art. 338 del T.U. leggi sanitarie.

 

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