hanno chiarito con quali modalità e termini il cittadino può esercitare il diritto di "accesso civico" introdotto con la c.d. riforma (F.O.I.A.)
I Fatti
Un cittadino inoltrava istanza ad un ente strumentale del Comune a cui era stata affidata la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, con la quale chiedeva ai sensi dell´art. 5, comma 2 e ss del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. il rilascio di numerosi atti e più specificatamente : - dei bilanci societari degli ultimi cinque anni; - dei verbali del Consiglio di Amministrazione riguardanti gli incarichi assegnati; - delle fatture di acquisti e di vendite degli ultimi cinque anni con relative stampe dei registri Iva acquisti, registro IVA vendite, libro giornale, partitari, cedolini paga; -dei contratti di lavoro del personale e dei collaboratori della società; -nonché contratti con le Agenzie interinali.
Il rilascio delle copie degli atti veniva negato con apposita nota del presidente della società giustificata dalla "incerta qualificazione " dell´istanza; dalla mancata e precisa identificazione degli atti richiesti e dal carattere "massivo" della richiesta che per l´enorme mole di documenti richiesti avrebbe rischiato di mettere in crisi il buon andamento dell´attività amministrativa.
Avverso la diniego proponeva ricorso avanti al Tar il ricorrente il quale denunciava la violazione e la mancata applicazione d. lgs n. 33 del 2013 ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili, atteso che l´art. 5, comma 2, della normativa citata riconosce a chiunque l´accesso civico generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche.
Ragioni della decisione
I giudici del Tar Puglia hanno esaminato innanzitutto la normativa che disciplina la materia, soffermandosi sulle differenze esistenti tra le norme del d. lgs n. 33 del 2013 così come modificate dalla riforma Madia che ha introdotto l´accesso civico generalizzato e le norme inserite nella legge 7.8.1990, n. 241, sull´accesso ai documenti amministrativi. Gli stessi hanno chiarito infatti che l´accesso civico generalizzato prevede e disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione - nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti – e ciò allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche, mentre e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, mentre l´accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi", intendendosi per "interessati....tutti i soggetti....che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
Secondo i giudici amministrativi il diniego emanato dall´ente strumentale del Comune è infondato per i motivi dedotti nel provvedimento impugnato, tranne che per il motivo relativo alla natura massiva della richiesta. Infatti " l´esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso " (tra tanti, Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829).
Nonostante ciò il ricorso proposto è stato comunque accolto poiché nel caso di specie è mancato il dialogo endoprocedimentale che appare ormai un valore fondamentale dell´azione amministrativa.
In merito i giudici del Tar hanno richiamato la Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017n. 2/2017 che al punto d) precisa che "qualora la trattazione dell´istanza di accesso civico generalizzato sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, quest´ultima prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l´oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità".
Per tali motivi il Tar di Bari ha concluso per ritenere illegittimo il diniego all´istanza di accesso civico avanzata dal ricorrente.
Si allega sentenza
avv. Pietro Gurrieri