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T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 17/11/2015, n. 294 (Avvio del procedimento)

La mancata ammissione al procedimento amministrativo non assume effetto invalidante quando il provvedimento adottato non può avere altro contenuto (per trattarsi di atto completamente vincolato) e quando il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha in giudizio fornito alcuna prova che, ove allora fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, l’esito dello stesso avrebbe potuto essere anche in parte diverso (art. 7 Legge n. 241/1990).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 52 del 2009 proposto da A.P. e M.P., rappresentati e difesi dall´avv. Daniele Granara, dall´avv. Sarah Garabello e dall´avv. Gianfranco Borrini, ed elettivamente domiciliati in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell´avv. Matteo Sollini;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall´Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

la S. S. c. a r. l. in Liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori in carica, rappresentata e difesa dall´avv. Luigi Salice, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

Ministero dello Sviluppo economico;

nei confronti di

E. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall´avv. Elisa Cugurra e dall´avv. Carlo Masi, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4;

M.G., rappresentato e difeso dall´avv. Elisa Cugurra e dall´avv. Carlo Masi, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;

per l´annullamento

- quanto all´atto introduttivo della lite - della nota in data 17 dicembre 2008, avente ad oggetto "Cessione bene definito Lotto P sito in Via Buonviaggio, Loc. Montepertico, La Spezia", con cui i Commissari liquidatori della S. S. c. a r. l. hanno comunicato che l´offerta presentata dai ricorrenti era da considerarsi tardiva;

- quanto all´atto di "motivi aggiunti" depositato il 25 novembre 2009 - della richiesta di autorizzazione prot. n. 1608 in data 10 maggio 2007 presentata dai Commissari liquidatori alla Direzione della Cooperazione presso il Ministero delle Attività produttive, del verbale n. 1 in data 22 maggio 2007 del Comitato di Sorveglianza, dell´autorizzazione in data 4 luglio 2007 dell´Autorità di Vigilanza presso il Ministero dello Sviluppo economico, del bando del 27 luglio 2008 e dell´aggiudicazione dell´immobile relativo al Lotto P;

........................per la condanna.........

degli enti intimati al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l´atto di "motivi aggiunti" depositato il 25 novembre 2009;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della S. S. c. a r. l. in Liquidazione coatta amministrativa, di E. S.r.l. e di M.G.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 ottobre 2015, i difensori come specificato nel verbale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Interessati all´acquisto di immobili (ubicati in La Spezia, località Montepertico) messi in vendita dalla S. S. c. a r. l. in Liquidazione coatta amministrativa, con lettera del 15 febbraio 2007 i ricorrenti offrivano la somma complessiva di Euro 128.400,00 per i lotti I, L, M, N e P. Successivamente, con "avviso di vendita di immobili" pubblicato sul quotidiano "La Nazione" il 14 febbraio 2008 i Commissari liquidatori della società, avendo ricevuto dal sig. M.G. un´offerta (per persona da nominare) pari a Euro 115.000,00 per l´immobile ricompreso nel lotto P e avendo ricevuto in tal senso l´autorizzazione dall´Autorità di Vigilanza presso il Ministero dello Sviluppo economico (v. atto in data 4 luglio 2007), rendevano pubblica detta offerta insieme a quelle relative ad altri beni e invitavano "...tutti coloro che fossero interessati all´acquisto di detti immobili ..." a "...far pervenire la loro offerta in busta chiusa ... entro 30 giorni ...". Avendo, poi, i ricorrenti formulato il 17 aprile 2008 una nuova proposta di acquisto, suddivisa in Euro 118.000,00 per il lotto P e in Euro 14.000,00 per i lotti I, L, M e N, i Commissari liquidatori comunicavano loro che ne sarebbe stato investito il Comitato di Sorveglianza, il quale avrebbe deciso con quali modalità procedere all´assegnazione degli immobili (v. nota del 22 maggio 2008). Indi, con un ulteriore "avviso di vendita di immobili" pubblicato il 27 luglio 2008 - riferito ancora una volta al "vano da adibirsi a negozio" già indicato nel lotto P -, i Commissari liquidatori procedevano nuovamente a rendere pubblica l´offerta di Euro 115.000,00, così come quelle relative ad altri immobili, e invitavano "...tutti coloro che fossero interessati all´acquisto di detti immobili ..." a "...far pervenire la loro offerta in busta chiusa ... entro 30 giorni ...". I ricorrenti inoltravano l´offerta, relativamente al lotto P, con lettera raccomandata del 25 agosto 2008, ivi confermando l´importo del prezzo precedentemente indicato in Euro 118.000,00. I Commissari liquidatori, tuttavia, prima comunicavano al loro legale che la proposta non avrebbe potuto essere presa in considerazione perché pervenuta solo il 1 settembre 2008 (v. nota del 29 ottobre 2008) e poi confermavano che "...l´ultima manifestazione di interesse inviata dai Suoi assistiti, unitamente ad un nuovo assegno a garanzia, non può che porsi in relazione con l´ultimo avviso di vendita pubblicato dalla Procedura, rispetto al quale è risultata essere evidentemente tardiva ...", precisando, al contempo, che "...i Suoi assistiti hanno provveduto, in data 14 novembre, al ritiro dell´assegno in questione, confermando in tal modo sia la conoscenza della nostra comunicazione, a Lei inviata il 29 ottobre, sia l´acquiescenza alla stessa con conseguente rinuncia all´interesse manifestato ..." (v. nota del 17 dicembre 2008).

Avverso la nota del 17 dicembre 2008 e gli atti conclusivi (non conosciuti) della procedura hanno proposto impugnativa gli interessati.

Denunciano l´illegittimità della decisione di escluderli dalla procedura di vendita del bene, per avere sottoscritto la nota del 17 dicembre 2008 solo uno dei tre Commissari liquidatori, laddove la natura collegiale dell´organo avrebbe richiesto la manifestazione di volontà di tutti i componenti del collegio. Lamentano, inoltre, di non essere stati ammessi a partecipare al procedimento, per non avere essi ricevuto né l´avviso ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 né la comunicazione di cui all´art. 10-bis della L. n. 241 del 1990. Denunciano, poi, il difetto di motivazione, per non essere state bene esplicitate le ragioni della decisione loro sfavorevole. Assumono, ancora, illogiche e contraddittorie le conclusioni fondate sulla tardività dell´offerta, a fronte di quella già proposta il 17 aprile 2008 e in quel momento dai Commissari liquidatori dichiarata meritevole di esame da parte del Comitato di Sorveglianza. Evidenziano, infine, come tali vizi riverberino i loro effetti sugli atti deliberativi conclusivi della procedura di vendita degli immobili.

Di qui la richiesta di annullamento delle determinazioni impugnate e di condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.

Depositata dalle controparti ulteriore documentazione relativa alla controversia, i ricorrenti vi hanno individuato ulteriori atti lesivi e ulteriori ragioni di censura e hanno pertanto provveduto ad una nuova impugnativa con "motivi aggiunti" depositati il 25 novembre 2009.

Imputano ai Commissari liquidatori di avere richiesto al Ministero delle Attività produttive l´autorizzazione alla vendita dell´immobile del lotto P al sig. M.G. (offerta di Euro 115.000,00), senza tenere in alcun modo conto della precedente offerta dei ricorrenti (Euro 128.400,00 complessivamente per i lotti I, L, M, N e P) e senza esperire l´istruttoria eventualmente utile ad accertare il valore comparato delle stesse, neppure motivando la scelta compiuta. Lamentano, inoltre, che la medesima richiesta di autorizzazione era stata sottoscritta solo da due dei tre Commissari liquidatori, in violazione delle regole del collegio perfetto. Denunciano, altresì, l´illegittimità del verbale n. 1 in data 22 maggio 2007 del Comitato di Sorveglianza, in quanto carente di richiami all´offerta dei ricorrenti (risalente al 15 febbraio 2007), del tutto ignorata. Prospettano, poi, l´illegittimità derivata dell´autorizzazione ministeriale del 12 luglio 2007, in quanto fondata su atti - richiesta di autorizzazione dei Commissari liquidatori inviata alla Direzione della Cooperazione presso il Ministero delle Attività produttive e parere favorevole del Comitato di Sorveglianza - in sé viziati, nell´ulteriore considerazione che comunque detta autorizzazione sarebbe inficiata anche in via autonoma dall´avere preso in esame una sola delle due offerte presentate. Deducono, ancora, l´illegittimità del bando del 27 luglio 2008, per invalidità derivata dagli atti pregressi e per essere lo stesso intervenuto senza la preliminare richiesta di autorizzazione ministeriale riferita anche alla nuova offerta dei ricorrenti (quella del 17 aprile 2008). Si dolgono, infine, della circostanza che l´aggiudicazione del bene si presenti viziata in via derivata dagli atti pregressi e si presenti altresì inficiata dall´assenza del necessario atto deliberativo collegiale dei Commissari liquidatori.

Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 6 del 16 gennaio 2014 questo Tribunale si pronunciava per l´inammissibilità del ricorso, stante il difetto di giurisdizione del giudice adito. Il giudice d´appello, tuttavia, riformava la decisione e, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, disponeva la rimessione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell´art. 105, comma 1, cod.proc.amm. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4798). A séguito di ciò i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la S. S. c. a r. l. in Liquidazione coatta amministrativa, la E. S.r.l. e il sig. M.G., tutti opponendosi all´accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 147 del 15 maggio 2015, provvedendo ai sensi dell´art. 18, comma 5, cod.proc.amm., questo Tribunale accoglieva l´istanza di ricusazione presentata dai ricorrenti avverso i magistrati che avevano fatto parte del Collegio pronunciatosi a mezzo dell´originaria sentenza di primo grado, poi riformata con rinvio dal giudice d´appello.

All´udienza del 15 ottobre 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto disporre l´estromissione dal giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del sig. M.G., in conformità alle eccezioni in tal senso proposte dagli interessati. Quanto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, va preso atto dell´insussistenza di sue competenze in materia di c.d. "vigilanza cooperativa" e quindi del difetto di legittimazione passiva, come del resto si evince anche dalla circostanza che l´autorizzazione alla vendita del bene oggetto della controversia è stata rilasciata dell´Autorità di Vigilanza presso il Ministero dello Sviluppo economico (Direzione generale degli enti cooperativi). Quanto, poi, al sig. M.G., che ha presentato l´offerta "per persona da nominare", si deve escludere sia titolare di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati, essendo divenuta proprietaria dell´immobile la società E. S.r.l. già prima dell´instaurazione del giudizio; come è stato rilevato dalla giurisprudenza, invero, nel contratto per persona da nominare la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo con la conseguenza che, a séguito dell´esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, con effetto retroattivo acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l´altro contraente, sicché deve essere considerato fin dall´origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante (v. Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2009 n. 23066).

Per il resto, si può prescindere dalle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dalle controparti, trattandosi di ricorso infondato.

Quanto alle questioni dedotte con l´atto introduttivo della lite, una prima doglianza dei ricorrenti è legata alla circostanza che l´atto recante la comunicazione della tardività (e quindi improponibilità) della loro offerta risulterebbe provenire da uno solo dei tre Commissari liquidatori, in insanabile contrasto con il principio generale per cui i componenti di un collegio perfetto devono concorrere tutti alle determinazioni del relativo organo. In realtà, che l´atto impugnato risulti sottoscritto da uno dei tre membri dell´organo collegiale con la formula "...p. i Commissari liquidatori ..." sottintende che la decisione, non soggetta a formalità particolari, è stata comunque assunta collegialmente e che solo alla comunicazione della stessa ha provveduto singolarmente il dott. D. in nome dell´intero organo, sì da doversi escludere l´addotto profilo di illegittimità.

Né inficia le determinazioni censurate la presunta inosservanza delle regole partecipative di cui agli artt. 7 e 10-bis della L. n. 241 del 1990. Indipendentemente da ogni verifica circa l´effettiva disponibilità di informazioni utili in capo agli interessati nel corso del procedimento e la possibilità o meno per gli stessi di far valere le loro ragioni già prima che il processo decisionale sfociasse nelle determinazioni finali lesive, appare sufficiente richiamare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata ammissione al procedimento non assume effetto invalidante quando il provvedimento adottato non può avere altro contenuto - per trattarsi di atto completamente vincolato - e quando il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento non ha in giudizio fornito alcuna prova che, ove allora fosse stato reso edotto dell´avvio del procedimento, l´esito dello stesso avrebbe potuto essere anche in parte diverso (v, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2015 n. 4188). Come si vedrà, infatti, l´esclusione dell´offerta dei ricorrenti dalla procedura selettiva si presentava quale conseguenza automatica della tardiva presentazione della stessa e si sottraeva pertanto a valutazioni discrezionali dell´organo commissariale.

Non sussiste neppure il denunciato difetto di motivazione. Per costante giurisprudenza, invero, le ragioni del provvedimento, lungi dal dover trasparire dal mero atto conclusivo, vanno evinte dal complesso degli atti del procedimento, in quanto la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nella determinazione finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta dell´Amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell´obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall´art. 97 Cost. (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2011 n. 6042). Nella fattispecie, in particolare, dalla lettura congiunta delle note del 29 ottobre e del 17 dicembre 2008 si evince chiaramente che l´offerta dei ricorrenti era pervenuta solo il 1 settembre 2008, in ritardo rispetto al termine perentorio di trenta giorni fissato dall´"avviso di vendita di immobili" pubblicato il precedente 27 luglio, con la conseguenza che dal tenore delle relative comunicazioni si desumeva chiaramente come si fosse assegnato carattere assorbente alle formalità previste dall´"avviso" e si fosse accantonata la precedente offerta del 17 aprile 2008, del resto irricevibile rispetto all´originario "avviso di vendita di immobili" del 14 febbraio 2008 e quindi automaticamente insuscettibile di esame.

Quanto, infine, alla denunciata illogicità e contraddittorietà delle determinazioni finali - perché asseritamente incoerenti con le indicazioni fornite dai Commissari liquidatori nella precedente nota del 22 maggio 2008 -, il Collegio ritiene in realtà corrette le conclusioni assunte all´esito del procedimento. E´ pur vero che, a séguito della presentazione di un´offerta dei ricorrenti in data 17 aprile 2008 (per l´importo di Euro 118.000,00), i Commissari liquidatori avevano comunicato al loro legale che "...L´offerta relativa al lotto P, poiché era già stata pubblicata in precedenza un´offerta per Euro 115.000,00 verrà presentata come migliorativa e sottoposta sempre all´Organo Vigilante. Lo stesso deciderà come procedere alla successiva assegnazione degli immobili, asta o pubblicazione delle offerte ed invito a rilanciare ..." e che in tal modo si prefigurava una sostituzione dell´offerta dei ricorrenti a quella in precedenza presentata dal sig. M.G., sennonché la successiva decisione di pubblicare un "avviso di vendita di immobili" che confermava in Euro 115.000,00 l´offerta rispetto alla quale gli eventuali interessati avrebbero potuto rilanciare rivelava un inequivocabile ripensamento dell´organo commissariale, resosi evidentemente conto dell´irricevibilità della nuova offerta dei ricorrenti; a ben vedere, detta offerta era pervenuta in ritardo rispetto al termine finale all´uopo fissato dall´"avviso di vendita di immobili" del 14 febbraio 2008 e ciò avrebbe dovuto indurre i Commissari liquidatori a decretarne senza indugio la nullità, tanto più che l´Autorità di Vigilanza presso il Ministero dello Sviluppo economico, nell´autorizzarli a dare pubblicità all´offerta del sig. Giaquinto, aveva stabilito che "...Nel caso in cui non dovessero pervenire entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione, ulteriori offerte, questa Autorità di vigilanza autorizza i Commissari liquidatori a vendere a trattativa privata ... Nel caso in cui dovessero invece pervenire offerte migliorative rispetto a quella suindicata i Commissari liquidatori provvederanno ad inoltrare nuova istanza recante i termini delle nuove offerte e le modalità di vendita proposte ..." (atto del 4 luglio 2007). Si sarebbe dovuto, insomma, procedere senz´altro alla vendita del bene al soggetto per conto del quale il sig. Giaquinto aveva presentato offerta (nessuna offerta migliorativa essendo pervenuta entro il termine del 15 marzo 2008), sicché la scelta di procedere alla pubblicazione di un nuovo "avviso di vendita di immobili", in termini corrispondenti a quello del 14 febbraio 2008, rispondeva all´obiettivo di riaprire i termini della procedura con modalità tali da rispettare la par condicio dei soggetti interessati, senza che a quel punto potesse però più assumere rilievo un´offerta - quella del 17 aprile 2008 - presentata dai ricorrenti al di fuori dell´arco temporale prestabilito e quindi da riproporre solo e soltanto nell´àmbito della fase suppletiva in tal modo promossa. La nota del 22 maggio 2008, in altri termini, è stata successivamente fatta oggetto di un´implicita revoca (insita nelle previsioni stesse dell´"avviso" del 27 luglio 2008, incompatibili con quella nota), per rimediare ad una soluzione che, in ragione di quanto detto, avrebbe palesemente e ingiustificatamente alterato il modus operandi stabilito dall´Autorità ministeriale, ledendo le aspettative di terzi.

Le altre censure sono state proposte con l´atto di "motivi aggiunti" depositato il 25 novembre 2009.

I ricorrenti si dolgono innanzi tutto della circostanza che, nel richiedere all´Amministrazione statale la prescritta autorizzazione, i Commissari liquidatori avessero preso in considerazione la sola offerta del sig. Giaquinto (Euro 115.000,00 per il lotto P), del tutto ignorando quella in precedenza presentata dai ricorrenti stessi (Euro 128.400,00 complessivamente per i lotti I, L, M, N e P), benché di valore non dissimile, e in ogni caso omettendo di motivare la scelta e di compiere un´adeguata istruttoria. Sennonché - osserva il Collegio - l´opzione per la vendita separata del lotto P trova esplicito fondamento nel carattere vantaggioso della relativa offerta ("...prezzo di Euro 115.000,00 contro un valore di stima di Euro 110.000,00 ..."), tale da giustificare, secondo una scelta non arbitraria e non immotivata, l´avvio di un iter finalizzato ad ottenere un prezzo più favorevole per tale immobile, mentre l´offerta dei ricorrenti - per inglobare indistintamente più lotti in un prezzo che non consentiva di distinguerne le singole voci - non si prestava ad un confronto omogeneo, e comunque non rivelava, neppure indirettamente, un corrispettivo altrettanto vantaggioso per il lotto P, tant´è vero che il successivo scorporo dell´offerta per i lotti I, L, M e N (in data 17 aprile 2008) ne ha evidenziato l´autonomo importo di Euro 14.000,00 e quindi una residua cifra di Euro 114.400,00 per il lotto P nell´offerta originaria (per sottrazione dall´ammontare complessivo di Euro 128.400,00), solo in un secondo tempo - ma tardivamente - incrementata dai ricorrenti a Euro 118.000,00 in funzione migliorativa dell´offerta concorrente.

Né si presenta fondata la doglianza incentrata sulla sottoscrizione della medesima "richiesta di autorizzazione" da parte di solo due dei tre Commissari liquidatori. La circostanza, invero, che l´art. 198, comma 2, della legge fallimentare preveda che, in caso di nomina di tre commissari liquidatori, gli stessi "...deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi ..." fa sì che la determinazione in esame rispetti le formalità all´uopo previste dall´ordinamento.

Né, ancora, rileva che il Comitato di Sorveglianza abbia preso in esame la sola offerta del sig. Giaquinto e che i Commissari liquidatori non avessero relazionato anche in ordine all´offerta dei ricorrenti (risalente al 15 febbraio 2007). La circostanza che l´offerta del Giaquinto fosse oggettivamente la più favorevole, come si è detto, rendeva superfluo riferire all´organo di controllo di offerte meno vantaggiose.

Quanto, poi, all´autorizzazione in data 4 luglio 2007 dell´Autorità di Vigilanza presso il Ministero dello Sviluppo economico, una volta esclusa la sussistenza di un´invalidità derivata dagli atti pregressi (in sé legittimi), va altresì escluso che il provvedimento ministeriale risulti viziato dall´omesso vaglio dell´offerta dei ricorrenti, e ciò per le ragioni già indicate, ovvero la sussistenza di un´offerta più vantaggiosa per il lotto P.

Esente dai vizi dedotti è anche l´"avviso di vendita di immobili" pubblicato il 27 luglio 2008. Non v´è, in effetti, illegittimità derivata dagli atti pregressi, e non è neppure ipotizzabile l´indebita omessa richiesta di autorizzazione ministeriale relativamente all´offerta presentata dai ricorrenti il 17 aprile 2008, in quanto pervenuta la stessa oltre il termine perentorio del 15 marzo 2008 (v. "avviso di vendita di immobili" pubblicato il 14 febbraio 2008). Si è in precedenza rilevato come detta offerta fosse in realtà da considerare irricevibile, sicché solo la riapertura dei termini per la presentazione di nuove offerte, attraverso la pubblicazione di un apposito "avviso", avrebbe potuto poi rendere legittima la proposizione di offerte migliorative rispetto a quella del sig. Giaquinto.

Un´ultima questione è legata alla denunciata carenza di un atto deliberativo collegiale che disponesse in ordine all´aggiudicazione del bene. A ben vedere, però, una volta decorso senza esito il termine per la presentazione di offerte migliorative, l´autorizzazione ministeriale (pronunciatasi espressamente in tal senso) legittimava ex se la stipulazione dell´atto di vendita a trattativa privata, quindi senza ulteriori formalità procedurali o determinazioni volitive da esprimere con atti di tipo deliberativo.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Dispone l´estromissione dal giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del sig. M.G..

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli eventuali accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituitesi in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2015, con l´intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

 

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Ordinanza interlocutoria n. 23527 del 17/11/2015
T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. III, 16/11/2015, ...

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