Negli appalti pubblici di servizi e forniture, ove la lex specialis non commini espressamente l´esclusione, l´omessa indicazione nell´offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non comporta di per sé l´esclusione dalla gara, fermo restando che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell´offerta nel suo complesso.
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