Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 04/12/2015, n. 464 (Trasferimento dipendente)

Il Tar, con questa Sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell´azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall´imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2015, proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dagli avv. Amilcare Lauria, Elvio Fortuna, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

Ministero dell´Interno, rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L´Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l´annullamento

del decreto n. 333D/35667 del 4 giugno 2015 con il quale il Ministero dell´Interno ha disposto il trasferimento del ricorrente per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale dalla Questura di Pescara alla Questura di Macerata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l´avv. Amilcare Lauria per la parte ricorrente, l´avv. distrettuale dello Stato Massimo Lucci per il Ministero resistente;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale dalla Questura di Pescara a quella di Macerata, deciso dall´Amministrazione resistente a seguito del deferimento del medesimo alla Procura della Repubblica di Pescara per un´interrogazione abusiva effettuata al centro elaborazione dati del Ministero dell´Interno su poliziotti in servizio presso quella Questura i cui dati sarebbero stati utilizzati per poi elaborare e trasmettere un esposto anonimo con contenuto calunnioso e diffamatorio.

Il ricorrente contesta sostanzialmente che mancherebbero i presupposti per il trasferimento ai sensi dell´articolo 55 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 335 del 1982 e che inoltre la sede scelta, particolarmente lontana da quella attuale, rivelerebbe un´intenzione punitiva da parte dell´Amministrazione e comunque lo sviamento dal fine tipico del paradigma di trasferimento adottato.

Con ordinanza n. 89 del 2015 è stata accolta l´istanza cautelare.

All´udienza del 19 novembre 2015 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

E´ infondata la censura relativa al difetto di presupposti per l´adozione del trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale e opportunità, atteso che, come evidenziato di recente dal Consiglio di Stato in un caso con profili analoghi a quello in esame, il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell´azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall´imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi; il trasferimento della tipologia in parola non ha, infatti, carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e/o disciplinare, ed è pertanto condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell´Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall´altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l´assegnazione del medesimo ad altra sede (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4234 del 2015).

E, come pure rilevato dalla giurisprudenza, la grave compromissione del rapporto fiduciario tra il dipendente ed i superiori gerarchici, scaturente dalla denuncia a carico del medesimo accusato di essere autore di un esposto-denuncia, è suscettibile di alterare i rapporti interni, con conseguente nocumento alla funzionalità ed all´immagine esterna dell´Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4234 del 2015).

E´ viceversa fondato il motivo relativo alla sproporzione rispetto al fine del trasferimento presso una sede eccessivamente lontana da quella di servizio attuale.

Proprio perché il trasferimento per incompatibilità ambientale sacrifica ontologicamente la posizione del dipendente all´interesse pubblico, prima e a prescindere dall´accertamento di una sua personale responsabilità per la situazione oggettiva che si è venuta a creare nel reparto, detto provvedimento richiede particolare cautela e attenzione nel ricercare le soluzioni che meno compromettano la situazione personale e familiare del dipendente stesso arrecando al medesimo il minor disagio possibile (cfr. Tar Reggio Calabria, sentenza n. 199 del 2012).

Dal disposto dell´articolo 55 comma 4 del D.P.R. n. 335 del 1982 ("Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all´organico dell´ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell´Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali") si desume chiaramente che l´istituto in esame del trasferimento latu sensu di opportunità ha carattere eccezionale perchè mira a porre rimedio ad una situazione oggettiva di pericolo, per i dipendente o per l´Amministrazione, e quindi può avvenire in deroga alle piante organiche del personale.

Proprio il fatto che possa avvenire in sovrannumero, non solo nel caso di pericolo o esigenze personali del dipendente ma anche in quello di pericolo per il prestigio dell´Amministrazione, dimostra che l´interesse del dipendente in nessun caso è posposto a quello del ripianamento delle carenza organiche, ma anzi si è voluto dare la possibilità di eliminare la fonte del pericolo con il minimo sacrificio possibile del dipendente stesso.

Ne consegue che nel proprio provvedimento l´Amministrazione non può motivare la sede scelta con ragioni generiche di servizio o di ripianamento degli organici (che il legislatore ha espressamente collocato in second´ordine), ma viceversa deve tener presente l´esigenza di salvaguardare l´interesse cui il legislatore stesso ha funzionalizzato il potere, vale a dire il prestigio dell´Ufficio, che obiettivamente, nel caso di operatore della polizia giudiziaria, può essere inciso anche dal venir meno del rapporto di fiducia con i colleghi, superiori gerarchici e magistrati.

Appare pertanto adeguato trasferire il dipendente nella sede più vicina, e anche meglio raggiungibile (ad esempio un ufficio limitrofo della Questura di Chieti o Teramo), che permetta di non avere più rapporti di servizio con i precedenti colleghi, superiori e con gli uffici della Procura ai quali il medesimo è stato deferito o con i quali era presumibilmente solito collaborare.

Viceversa, qualora non si avesse il massimo riguardo possibile per garantire il minor disagio al dipendente, tale trasferimento avrebbe un oggettivo carattere sanzionatorio, senza alcun accertamento in contraddittorio delle effettive responsabilità, in manifesta violazione dei più elementari principi di colpevolezza e di difesa.

E´ pertanto eccessivo e sproporzionato il trasferimento presso la Questura di Macerata.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l´Amministrazione al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Intervento del Presidente Mattarella al CSM
Ordinanza interlocutoria n. 25662 del 21/12/2015

Cerca nel sito