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Ordinanza interlocutoria n. 25662 del 21/12/2015

La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili di un ricorso relativo all’interpretazione – su cui vi è contrasto –della disciplina transitoria di riforma della disciplina dell’arbitrato e di cui all’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 829, comma 3, c.p.c. («L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge (…)»): dovendo aversi conto, ai fini della sua applicabilità dal 02/03/2006 in luogo della previgente previsione dell’art. 829, comma 2, c.p.c., alla data della convenzione di arbitrato per alcune pronunce ovvero alla data della proposizione della domanda di arbitrato per altre.

 

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